Spese di lite: il giudice non può liquidare sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 4962 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite delle soglie minime percentuali di riduzione previste dai parametri tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, al di sotto delle quali la liquidazione non può scendere. Il giudice amministrativo non può attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La motivazione che richiama il carattere seriale e la scarsa complessità del contenzioso non è apodittica e soddisfa l’onere dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., ma non abilita a liquidare un importo inferiore ai minimi tabellari. Ne segue la riforma della statuizione sulle spese che si collochi sotto tali valori.

Il Fatto

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, tramite la Carta Elettronica del Docente, di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio.

Il primo giudice ha accolto il ricorso e ha nominato il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Quanto alle spese, in ragione della natura e della serialità del contenzioso, ha liquidato euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante contesta proprio questo capo, assumendo che la somma sia inferiore ai parametri minimi e che la motivazione sia solo apparente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio per cui il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. La discrezionalità resta però circoscritta: è fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale, secondo Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.

La Corte valorizza il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiarisce che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando soglie percentuali di riduzione non derogabili rispetto al valore parametrico di base.

Su queste basi la quantificazione operata dal primo giudice risulta non corretta, perché si colloca sotto i valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

Il Collegio dissente però dall’appellante sul diverso profilo del difetto di motivazione. Il riferimento al contenzioso seriale e privo di complessità non è apodittico e regge l’onere motivazionale richiesto dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. L’accoglimento è quindi parziale nei motivi, ma pieno nell’esito: la sentenza è riformata e le spese del primo grado sono determinate in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Quanto al secondo grado, il valore della controversia è limitato alle sole spese del primo grado, unico capo impugnato. Le spese di appello sono liquidate in euro 300,00, oltre accessori, con condanna del Ministero e salvo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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