Sgombero di immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e diniego di sanatoria (C.G.A.R.S. n. 565 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero di un immobile abusivamente realizzato e acquisito al patrimonio comunale costituisce esercizio di poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo edilizio e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Esso è atto consequenziale ed esecutivo dei provvedimenti sanzionatori e di acquisizione, espressione del potere implicito fondato sull’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, propedeutico all’obbligo di demolizione. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è provvedimento ampliativo negativo e non rientra tra i provvedimenti limitativi della sfera giuridica soggettiva, con la conseguenza che non si applica l’art. 21 bis della legge n. 241/1990. L’omessa notificazione del diniego di sanatoria rileva sull’efficacia e sul decorso del termine di impugnazione, non sulla validità dell’atto, e non incide sugli atti del distinto procedimento sanzionatorio, la cui efficacia può essere esclusa solo dal sopravvenuto rilascio della sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza di sgombero adottata dal Comune, unitamente al diniego di sanatoria edilizia formatosi sul condono presentato ai sensi della legge n. 326/2003. L’immobile era stato realizzato su un’area sottoposta a sospensione dei lavori e, in seguito all’inottemperanza, acquisita al patrimonio comunale con provvedimento del 2019. Il primo giudice ha rigettato il ricorso con sentenza in forma semplificata.

In appello i ricorrenti hanno riproposto i primi due motivi, incentrati sull’omessa notificazione del diniego di sanatoria e sulla pretesa carenza di potere dello sgombero, per asserita necessità di ricorrere agli strumenti civilistici di tutela della proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, esclude l’applicabilità dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, la cui sfera è circoscritta ai provvedimenti che restringono una situazione giuridica già esistente. Il rilascio del permesso di costruire, anche in sanatoria, è provvedimento ampliativo: il relativo diniego è atto impeditivo di un ampliamento e non determina alcun depauperamento, restando soggetto alla regola generale dell’efficacia dell’atto dal momento della sua adozione.

L’art. 35 della legge n. 47/1985 impone la notificazione del diniego di sanatoria al solo richiedente. Il relativo vizio di notifica rileva come causa ostativa alla conoscenza del contenuto ai fini dell’impugnazione, non come causa di nullità o illegittimità dell’atto, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 5440 del 2018. Il procedimento di sanatoria e quello sanzionatorio sono legati da un rapporto di presupposizione unilaterale: solo il rilascio del titolo rende ipso iure inefficaci gli atti repressivi, senza che l’iniziativa di parte possa condizionare l’avvio del procedimento d’ufficio. Le censure sull’intrinseca erroneità del diniego sono inammissibili perché nuove in appello, in violazione del divieto di ius novorum di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce la propria giurisdizione, richiamando Cons. giust. amm. sic. n. 194 del 2020 e Cass. Sez. Un. n. 19889 del 2014. Lo sgombero è provvedimento autoritativo ed esecutivo delle misure repressive, avverso cui il Comune non deve esperire i rimedi civilistici. Il potere di rilasciare l’immobile è implicito nell’obbligo di demolizione: non si può demolire un manufatto ancora occupato. La materia resta attratta alla giurisdizione esclusiva urbanistica ed edilizia.

Quanto ai motivi del ricorso di primo grado non riproposti, la Corte ne dichiara la rinuncia ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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