Affidamento in house del servizio idrico senza motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 2242 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore del servizio idrico integrato la scelta del modello di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito e costituisce espressione di ampia discrezionalità pubblicistica, sindacabile solo per illogicità manifesta o irrazionalità. L’art. 12 del d.lgs. n. 50/2016 esclude le concessioni del servizio idrico dal codice dei contratti e tale esclusione si estende, per coerenza sistematica, agli affidamenti diretti a società in house. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza dell’obbligo di motivazione rafforzata, nonché della prova del fallimento del mercato. Il controllo analogo è congiunto e si realizza anche in compagini pluripartecipate, purché gli organi decisionali rappresentino tutti i soci e l’influenza sugli obiettivi strategici sia esercitata collettivamente. La scelta in house richiede una motivazione essenziale, coerente con gli interessi pubblici e con i principi di efficienza, economicità e continuità del servizio.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico del settore, aveva partecipato all’indagine esplorativa indetta dall’ATI di Ragusa per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale. L’Assemblea approvava poi l’affidamento in house alla costituenda società interamente pubblica, la relazione ex art. 34 del decreto-legge n. 179/2012 e lo schema di convenzione.
La ricorrente impugnava la deliberazione e gli atti connessi, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa comparazione con le proposte private, la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e la carenza del controllo analogo, per la partecipazione alla compagine di soli cinque Comuni su dodici. Con motivi aggiunti impugnava gli atti successivi, asseritamente adottati per sanare ex post le lacune. Dopo l’annullamento con rinvio della prima sentenza, il giudizio era riassunto e trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla scelta del modello gestionale. L’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce all’ente di governo dell’ambito la deliberazione della forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo. Si tratta di un potere ampiamente discrezionale, il cui sindacato resta circoscritto all’illogicità manifesta e all’irrazionalità. L’affidamento diretto a società interamente pubbliche costituisce modalità ordinaria e legittima di internalizzazione del servizio.
Sul diverso profilo dell’onere motivazionale, il Tribunale aderisce all’orientamento delle Sezioni Unite n. 18623 del 2024. L’art. 12 del d.lgs. n. 50/2016, escludendo dal codice le concessioni del servizio idrico, non può che riferirsi anche agli affidamenti diretti alle società in house: non si giustificherebbe l’inapplicabilità ai primi e non ai secondi. La ratio della deroga preserva la specificità del servizio prescindendo dalla forma tecnica dell’affidamento, e una diversa lettura creerebbe una disparità priva di fondamento sistematico.
Da ciò il Collegio trae la conseguenza che la scelta in house esonera dall’onere di motivazione rafforzata e dalla prova del fallimento del mercato. È sufficiente un’argomentazione essenziale, coerente con l’esercizio del potere discrezionale e con gli interessi pubblici tutelati.
Quanto al controllo analogo, la censura è infondata. L’art. 8 dello statuto configura una società a capitale interamente pubblico, con divieto di trasferimento a privati e controllo analogo congiunto dei soci. Il Comitato sul controllo analogo, composto da cinque membri, è nominato dall’intera Assemblea dei soci e assicura l’esercizio congiunto del controllo. Il modello è pienamente realizzato anche in compagini pluripartecipate, perché gli organi decisionali rappresentano tutti gli enti e l’influenza sugli obiettivi strategici è esercitata collettivamente, senza interessi contrapposti.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione dei differenti orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.