Accesso agli atti e controinteressati: ricorso inammissibile se non notificato (TAR Campania n. 2259 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti, il ricorso deve essere notificato a quanti abbiano interesse a contraddire. È titolare di una evidente posizione di controinteressato il soggetto al quale la documentazione richiesta è riferita, quando questi sia individuato o facilmente individuabile secondo l’ordinaria diligenza. Tale qualificazione discende dall’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990, che individua il controinteressato in chi, per la natura del documento, vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. L’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati rende il ricorso inammissibile, senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’amministrazione nell’individuazione dei soggetti interessati.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato in data 31.10.2024 un’istanza di accesso all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli. Oggetto della richiesta erano gli atti in forza dei quali erano stati o meno assunti i candidati collocatisi dal n. 4 al n. 43 della graduatoria di merito di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato, profilo TSRM, nonché tutte le comunicazioni effettuate nei confronti di ciascuno di essi.
Non ottenendo riscontro, la ricorrente ha impugnato il silenzio dell’amministrazione, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 per il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento. Costituitasi, l’amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, oltre a irricevibilità e carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito la controversia sul rilievo preliminare della mancata notifica ad almeno un controinteressato, dichiarando il ricorso inammissibile. La questione giuridica concerne l’individuazione dei soggetti destinatari della notificazione nel giudizio in materia di accesso documentale.
La ricorrente sosteneva che l’amministrazione fosse onerata di individuare i controinteressati in ragione della tutela della riservatezza e che il suo silenzio, non accompagnato da alcuna motivazione sul punto, dovesse ritenersi illegittimo. Il Tribunale ha respinto questa ricostruzione.
Richiamando un indirizzo giurisprudenziale consolidato — TAR Napoli, sez. VI, n. 5188 del 2020, Cons. Stato, sez. IV, n. 6719 del 2019, Cons. Stato, sez. V, n. 2634 del 2018, come ripresi da TAR Salerno, sez. II, n. 2360 del 2023 — il Collegio ha ribadito che nel giudizio di accesso il ricorso va notificato a quanti possano avere interesse a contraddire. Tra costoro è titolare di una evidente posizione di controinteressato il soggetto cui la documentazione è riferita, quando sia identificato o identificabile secondo l’ordinaria diligenza.
Nel caso concreto i controinteressati erano facilmente individuabili, poiché la stessa ricorrente aveva chiesto gli atti di assunzione dei candidati collocatisi dal n. 4 al n. 43 della graduatoria. Il Collegio ha inoltre osservato che l’ampiezza dell’oggetto della richiesta — comprensiva di tutte le comunicazioni effettuate nei confronti di ciascun candidato — rendeva plausibile l’emersione di profili di riservatezza, come quelli inerenti ai dati di salute, rafforzando la necessità del contraddittorio con i soggetti interessati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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