Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2258 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata in ordine al diritto in esso attestato, con riferimento sia all’individuazione delle parti sia all’importo dovuto, e costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando il decreto non sia stato opposto e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo svolge un munus di ausiliario intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di attività di indagine strutturale su edifici scolastici comunali, otteneva dal Tribunale di Nola il decreto ingiuntivo n. 350/2024 per il pagamento di € 20.790,00, oltre interessi e spese. Il decreto, ritualmente notificato, non veniva opposto ed era dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 15 maggio 2024.

Notificato il titolo esecutivo al Comune, la società proponeva ricorso ex art. 112 c.p.a. per la declaratoria dell’obbligo di adempimento, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato, rilevando che il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo ad acquistare efficacia di cosa giudicata quanto al diritto in esso attestato, sia sotto il profilo dell’individuazione del creditore e del debitore, sia sotto quello dell’importo dovuto. Sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. V, 22 marzo 2023, n. 2912/2023.

Da tale premessa il Tribunale trae il corollario dell’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, richiamando T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6096/2022.

Verificati i presupposti dell’art. 114 c.p.a., il Collegio accerta la mancata opposizione al decreto e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, rilevando che il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16 settembre 2024. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale ed integrale pagamento delle rivendicate spettanze.

In caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica e ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in € 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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