Ottemperanza al giudicato e legittimazione del minore divenuto maggiorenne (TAR Campania n. 2208 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la legittimazione attiva spetta al soggetto titolare della situazione sostanziale accertata nel giudicato. Il genitore che abbia agito quale esercente la responsabilità genitoriale perde pertanto la legittimazione quando, al momento della proposizione del ricorso, il figlio sia divenuto maggiorenne, dovendosi escludere una sostituzione processuale non prevista dalla legge. I presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. ricorrono quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Le spese successive al titolo azionato sono dovute solo se funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e vengono liquidate in modo omnicomprensivo nella statuizione sulle spese di lite.
Il Fatto
Con la sentenza n. 102/2022 il Giudice di Pace di Acerra, accogliendo la domanda di un genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per un sinistro occorso al minore nei locali dell’istituto scolastico frequentato.
Formatosi il giudicato, il genitore e il figlio — nel frattempo divenuto maggiorenne — hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del titolo, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della legittimazione attiva. Rileva che la parte sostanziale del rapporto è il minore, divenuto maggiorenne già al momento della proposizione del ricorso, e ne deduce il difetto di legittimazione del genitore. La verifica investe esclusivamente il profilo della titolarità dell’azione e non incide sull’accertamento contenuto nel giudicato.
Superata la questione preliminare, il TAR riscontra i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al MIUR, di provvedere entro sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del titolo, nei confronti del soggetto divenuto maggiorenne.
Sul trattamento delle spese accessorie il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019; sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018). In sede di ottemperanza sono riconoscibili gli interessi sulle somme liquidate in giudicato e le spese funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali a tale introduzione, come quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, restando escluse le spese di registrazione del titolo.
Il TAR condanna inoltre l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Per l’ulteriore inottemperanza designa commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’Amministrazione il relativo compenso e le spese di giudizio secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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