Accesso agli atti e interesse strumentale alla tutela in giudizio (TAR Sicilia n. 3750 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi non presuppone una posizione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. È sufficiente un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La strumentalità dell’istanza va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è finalizzato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può valutare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda né la rilevanza dei documenti: l’interesse ostensivo si apprezza in astratto e ha consistenza autonoma rispetto allo scopo ultimo della pretesa.

Il Fatto

Con istanza del 29 gennaio 2024 la ricorrente chiedeva all’ASP provinciale di accedere agli atti e ai provvedimenti relativi alle azioni di recupero credito per l’annualità 2013, connessi a prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. La richiesta di pagamento le era pervenuta il 30 dicembre 2023 e la stessa era ritenuta generica. L’istante individuava analiticamente i documenti richiesti: autocertificazione posta a fondamento della pretesa, atto indicativo della prestazione e della data di erogazione, prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa, ogni altro atto presupposto o connesso.

Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente agiva per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a., deducendo il silenzio-diniego formatosi sull’istanza. L’ASP, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 7 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Il Tribunale precisa che la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non implica necessariamente una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

La legittimazione spetta quindi a chiunque dimostri che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica. Il diritto di accesso è configurato come autonomo, quale interesse a un bene della vita distinto dalla situazione che legittima all’impugnazione dell’atto.

Il Collegio richiama la nozione ampia di strumentalità, sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016): l’istanza ostensiva è finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla disponibilità del documento, senza che l’accesso debba essere unicamente e necessariamente rivolto all’esercizio della difesa in giudizio.

Quando poi l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può formulare alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti rispetto a essa, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferenza rispetto allo scopo ultimo della pretesa.

Applicati tali principi, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire a tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Riconosciuto il rapporto di necessaria strumentalità tra documenti e posizione tutelata, il ricorso è accolto: si ordina all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *