Accesso ambientale: delega al difensore generica e istanza massiva inammissibili (TAR Calabria n. 644 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso agli atti e alle informazioni ambientali presentata dal difensore in nome dell’interessato deve essere assistita da una procura che individui l’amministrazione detentrice e i documenti richiesti. La delega generica, o in bianco, che rimette al delegato la selezione degli atti e non indica l’ente destinatario, rende l’istanza inammissibile, non essendo possibile sanarla mediante soccorso istruttorio, che opera solo per irregolarità o incompletezze e non per la carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza. Anche nel settore dell’informazione ambientale l’accesso non può tradursi in una richiesta massiva ed esplorativa, che imponga all’amministrazione un’attività elaborativa e un controllo generalizzato sulla propria azione: il diritto va esercitato secondo buona fede e senza abuso, in attuazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.
Il Fatto
Un’associazione nazionale di protezione ambientale, con delegazione sul territorio regionale, ha presentato in via telematica un’unica istanza di accesso a un rilevante complesso di documenti e informazioni, articolata in tre sezioni e riferita alla gestione dell’evento calamitoso verificatosi nel gennaio 2026 nel territorio di un comune costiero. L’istanza era indirizzata a più amministrazioni: l’ente locale, la Regione, la Prefettura, l’Autorità di bacino distrettuale e la Città metropolitana.
Decorso inutilmente il termine, l’associazione ha impugnato il silenzio-diniego e ha chiesto la condanna delle amministrazioni al rilascio della documentazione. Nel corso del giudizio una sola autorità ha parzialmente riscontrato l’istanza, depositando un piano di compensazione dei sedimenti; le altre sono rimaste inerti. Il comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile muovendo dal contenuto della procura allegata all’istanza. L’atto, qualificato come speciale, è in realtà generale se non generico: non individua l’amministrazione destinataria né i documenti richiesti, tanto che la medesima procura, priva di data, risulta allegata alle distinte istanze rivolte a più comuni.
La selezione degli atti e delle informazioni di interesse, osserva il Tribunale, è stata compiuta per la prima volta dal presentatore, con riferimento ad attività amministrative estese a un decennio. Poiché l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce l’accesso come diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti detenuti da una pubblica amministrazione, l’istanza avvia un autonomo procedimento di competenza di un singolo ente, che solo quello detentore ha l’obbligo di concludere. La delega in bianco impedisce quindi all’amministrazione di verificare la riferibilità dell’istanza all’interessato.
Richiamando il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 e la Tar Basilicata, sentenza 13/1/2024 n. 5, il Collegio ribadisce che chi presenta l’istanza in luogo dell’interessato deve dimostrare il proprio potere rappresentativo. La mancanza di sottoscrizione congiunta o di valido atto procuratorio non è superabile con il soccorso istruttorio, riferendosi questo a irregolarità o incompletezze e non alla carenza di un elemento essenziale. Il diverso orientamento del TAR Campania, che impone all’amministrazione di chiedere la giustificazione del potere, non è invocabile, perché qui non manca l’allegazione della procura, ma essa è generica e non individua l’ente. Nessuna ratifica è possibile, dovendo il potere essere verificato durante il procedimento. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 11/2025 è inconferente, riguardando la procura alle liti.
In via autonoma il ricorso è comunque infondato. L’istanza, per il numero elevatissimo di documenti e l’arco temporale decennale, imporrebbe un’attività valutativa ed elaborativa e un controllo generalizzato, configurandosi come massiva ed esplorativa. I principi dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020, ribaditi per l’accesso ambientale da Cons. Stato sez. IV n. 9470/2024 e da Cons. Stato sez. VI n. 5149/2026, escludono richieste manifestamente onerose o sproporzionate, in nome della buona fede e del divieto di abuso del diritto. Il Collegio compensa le spese e revoca, con efficacia retroattiva, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, difettando il presupposto della non manifesta infondatezza ex artt. 122 e 136 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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