Ottemperanza al giudicato e interessi legali sulla somma assegnata dal giudice dell’esecuzione (TAR Calabria n. 888 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo conosce esclusivamente del titolo giurisdizionale azionato, costituito dall’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, non opposta e divenuta definitivamente esecutiva, restando estranee al thema decidendum le contestazioni sulla titolarità del credito a monte e sul passaggio in giudicato del titolo sottostante. L’amministrazione debitrice ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Sulla somma assegnata sono dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione, ove il titolo nulla preveda.
Il Fatto
Il ricorrente, creditore nell’ambito di un pignoramento presso terzi, aveva ottenuto dal Tribunale di Castrovillari, quale giudice dell’esecuzione, un’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. del 4 luglio 2022. Con quel provvedimento veniva assegnata al creditore la somma di € 9.182,25, quale parte del più ampio credito vantato dal debitore principale nei confronti dell’ASP di Cosenza, a totale soddisfo del credito precettato.
L’ordinanza non era stata opposta ed era divenuta esecutiva; il titolo era stato notificato nel settembre 2022. Non ottenendo il pagamento, il creditore ha adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’ASP il pagamento delle somme indicate e degli interessi sino al soddisfo. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione del titolo a monte e per asserita carenza di titolarità passiva del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le prime due questioni preliminari muovendo da una delimitazione netta del perimetro cognitivo. L’unico titolo giurisdizionale rilevante in questa sede è l’ordinanza di assegnazione del 4 luglio 2022, non opposta e non altrimenti venuta meno. Diventa perciò irrilevante, ai fini del giudizio, stabilire se il titolo in forza del quale il ricorrente è stato riconosciuto creditore del debitore principale sia passato in cosa giudicata.
Per la stessa ragione il giudice dell’ottemperanza dichiara di non poter esaminare i profili di titolarità passiva del credito vantato dal debitore principale, non essendo stati proposti al giudice munito di giurisdizione. La contestazione sulla successione dell’ASP rispetto all’originaria ASL, e sul titolo formatosi prima dell’accorpamento, appartiene a un diverso plesso giurisdizionale e non può essere recuperata in questa sede.
Quanto al possibile concorso con l’ottemperanza azionata dallo stesso debitore principale sull’originario titolo di condanna, il TAR ritiene che il coordinamento spetti al debitore medesimo, ove paghi spontaneamente, oppure al Commissario ad acta, che sottrarrà le somme dovute al creditore assegnatario da quelle dovute al debitore principale.
Nel merito, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato e non ha dato prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.; l’accoglimento non riguarda le spese di lite, liquidate in favore dei difensori distrattari non costituitisi.
Sulla domanda di interessi, poiché il titolo nulla prevede, il Collegio applica l’art. 1282 c.c. e liquida gli interessi corrispettivi al saggio legale dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di assegnazione, richiamando Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944 e Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786. Assegna all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’inerzia successiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti