Accesso ad anni successivi di Medicina solo dopo lo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato n. 2935 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo non può prescindere dal previo esaurimento dello scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento ai posti attribuiti a ciascun ateneo. La procedura di cui all’art. 13 dell’allegato 2 al D.M. 583/2022, destinata ai trasferimenti e ai passaggi di chi non ha partecipato alla selezione nazionale, ha carattere residuale e opera solo in presenza di posti effettivamente resisi disponibili per rinunce, abbandoni o trasferimenti, in coerenza con la legge n. 264/1999. È illegittima l’attivazione di tale procedura in assenza di disponibilità e di previa evidenza pubblica, perché compromette la capacità formativa degli atenei e il diritto allo studio degli iscritti.
Il Fatto
Uno studente chiedeva all’Università di essere immatricolato ad un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, previa valutazione del curriculum studiorum e dei crediti formativi allegati. La segreteria studenti respingeva l’istanza rilevando che non era possibile pubblicare alcun avviso in assenza di posti definitivamente disponibili.
Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva il ricorso, ordinando all’ateneo di riesaminare l’istanza in un contesto selettivo e comparativo, escludendo però l’immatricolazione immediata. L’Università proponeva appello, contestando la ricostruzione del meccanismo di accesso e l’incomprensione del rapporto tra la procedura concorsuale nazionale e quella per i trasferimenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza. Il Collegio richiama i propri precedenti, tra cui la Sez. VII n. 2199/2025 e la Sez. VII n. 3737/2025, già richiamati nell’ordinanza cautelare che aveva sospeso l’esecutività della decisione impugnata. Il principio espresso dal TAR urta contro l’impianto complessivo della programmazione nazionale degli accessi, per la quale non si può prescindere dalle disponibilità createsi nell’ambito degli accessi originariamente programmati per ogni anno accademico.
Il Collegio ricostruisce la disciplina dettata dal D.M. 583/2022 e dal D.M. 472/2024. L’art. 12 dell’allegato 2 consente l’iscrizione ad anni successivi dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, ma solo previo riconoscimento dei crediti e accertamento della documentata disponibilità di posti rispetto alla coorte di riferimento. L’art. 13 disciplina invece una distinta procedura per chi non ha partecipato alla selezione nazionale, per la quale non è richiesta alcuna prova preliminare, ma che opera esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per rinunce, abbandoni o trasferimenti.
Da qui la qualificazione della procedura come residuale: solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria ministeriale con riferimento ai posti assegnati all’ateneo può essere pubblicato un avviso per eventuali posti disponibili da assegnare a trasferimenti e passaggi. La disciplina dei trasferimenti dà vita a due categorie di attribuzione, una necessariamente preferenziale rivolta ai vincitori dell’accesso e l’altra residuale per i richiedenti il passaggio ad anni successivi.
Il Consiglio di Stato esclude inoltre che l’ammissione in assenza di posti liberi possa essere giustificata. Si determinerebbe un grave pregiudizio organizzativo e finanziario per l’amministrazione e un insostenibile sforamento della capacità formativa, con compromissione del diritto allo studio di chi già frequenta. Il Collegio ritiene quindi non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea né per la rimessione all’Adunanza Plenaria.
L’appello è pertanto accolto, con reiezione del ricorso di prime cure e salvezza degli atti impugnati. La complessità delle procedure di immatricolazione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Nota della Redazione
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