Silenzio assenso sul condono edilizio solo con i requisiti sostanziali (TAR Sicilia n. 651 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso in materia di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine previsto dall’art. 39, comma 4, l. n. 724/1994, ma presuppone la contestuale sussistenza di tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi del rilascio del titolo, tra cui la prova dell’ultimazione delle opere entro il termine di legge. L’onere di dimostrare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’abuso grava sul richiedente, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La speciale procedura di cui all’art. 28 l.r. Sicilia n. 16/2016 costituisce mera semplificazione procedurale e non può prescindere dai requisiti di condonabilità della disciplina nazionale, restando peraltro esclusa per gli immobili ricadenti in area vincolata. Il diniego è sufficientemente motivato con l’indicazione dell’assenza dei requisiti, senza necessità di allegare ragioni di interesse pubblico, non essendo configurabile alcun affidamento meritevole di tutela.
Il Fatto
La ricorrente, cooperativa sociale proprietaria di manufatti realizzati sull’arenile in area demaniale marittima, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha avviato il procedimento volto al rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994, nonché la successiva perizia giurata depositata ai sensi dell’art. 28 l.r. n. 16/2016. Con ricorso introduttivo ha chiesto l’accertamento del diritto al rilascio della concessione in sanatoria, deducendo la formazione del silenzio assenso.
Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 4 aprile 2024 con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, in quanto rivolto avverso atti a carattere meramente endoprocedimentale — avvisi di avvio, inviti e verbali — privi di immediata lesività e come tali non impugnabili in via autonoma.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono. Richiamando il consolidato indirizzo di Cons. Stato, Sez. VI, n. 7849 del 21.8.2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5053 del 20.06.2022, ha ribadito che l’effetto sanante non discende dal mero decorso del termine, ma richiede la presenza di tutte le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge, compresa la dimostrazione del tempo di ultimazione dei lavori.
Nel caso concreto, il Comune ha puntualmente indicato la carenza di un presupposto sostanziale: la mancata prova dell’ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993. Il Collegio ha confermato che l’onere probatorio grava sul privato, in base al principio di vicinanza della prova, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2187 del 05.03.2024. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le dichiarazioni di terzi sono state ritenute di valore probatorio tenue, non essendo verificabili.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato il rilievo aerofotogrammetrico del 1999, qualificato come atto ricognitivo assistito da presunzione di legittimità, non superato da prova contraria. Ha poi rilevato che, in pendenza dell’istanza di condono, i corpi di fabbrica sono stati oggetto di ulteriori interventi privi di titolo, con superfici quasi raddoppiate, richiamando il principio per cui la prosecuzione dei lavori è preclusa e l’istanza di condono va dichiarata improcedibile in caso di radicale trasformazione dell’oggetto originario (Cons. Stato, Sez. VI, n. 665 del 1 febbraio 2018).
Quanto alla perizia giurata ex art. 28 l.r. n. 16/2016, il Collegio ha escluso il perfezionamento del silenzio assenso, trattandosi di mera semplificazione procedurale che non può prescindere dai requisiti di condonabilità; la norma, peraltro, non si applica agli immobili ricadenti in area vincolata, come nel caso di specie. È stata esclusa anche la dedotta contraddittorietà dell’operato comunale, avendo l’Ente espresso parere negativo in seno al procedimento di rinnovo della concessione demaniale, in esercizio di poteri diversi e in procedimenti indipendenti. Le spese sono state liquidate in € 2.500,00.
Nota della Redazione
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