Accesso agli atti di appalto e competenza del TAR nel luogo di esecuzione (TAR Liguria n. 1137 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi la competenza territoriale non si determina esclusivamente in base alla sede dell’amministrazione che ha adottato il diniego, ma in relazione agli effetti diretti dell’atto, secondo il criterio che prevale su quello della sede ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. Quando la documentazione richiesta è riferibile esclusivamente a uno specifico ambito territoriale, la competenza appartiene al TAR di quel territorio, a prescindere dal luogo in cui si trova la sede dell’ente che detiene gli atti. Il principio di prossimità, corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del decentramento ex art. 125 Cost., impone di radicare la causa davanti al giudice del luogo di esecuzione dell’appalto. Ne consegue che la tardiva ostensione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere per i documenti versati e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse per quelli dichiarati inesistenti o indisponibili, con condanna alle spese dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente, in proprio e quale capogruppo di un’ATI, aveva eseguito per la società resistente i lavori di consolidamento di una frana su un viadotto autostradale in Liguria. Nel corso dell’esecuzione aveva sottoscritto con riserva il registro di contabilità in occasione dei SAL dal n. 1 al n. 25, formulando contestazioni e pretese economiche. Per ricostruire le vicende esecutive e tutelare le proprie ragioni anche in sede risarcitoria, ha presentato istanza di accesso alla documentazione dell’appalto.

La società resistente ha accolto solo parzialmente l’istanza, escludendo alcuni atti di rilevanza interna e trasmettendo documentazione incompleta anche dopo la richiesta integrativa. La ricorrente ha quindi impugnato i due provvedimenti di diniego parziale chiedendo l’ostensione integrale, l’accertamento del diritto ex art. 116 cod. proc. amm. e la formale attestazione dell’inesistenza di un documento specifico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente, che invocava il TAR del Lazio quale sede legale dell’ente. Il Tribunale richiama i due criteri dell’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. — sede dell’amministrazione e effetti diretti dell’atto — e la lettura datane dall’Adunanza Plenaria, ord. 13 luglio 2021, n. 13, secondo cui il criterio degli effetti prevale «comunque» su quello della sede.

La ratio di tale prevalenza è individuata nel principio di prossimità, corollario del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del decentramento giurisdizionale ex art. 125 Cost.: si radica la competenza del tribunale periferico per gli atti che esplicano effetti limitati a una circoscrizione diversa da quella della sede.

Con specifico riferimento all’accesso, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la competenza si individua nel luogo in cui la vicenda amministrativa cui si riferiscono i documenti produce i propri effetti diretti (Cons. Stato, V, 20 febbraio 2026, n. 1391; TAR Campania, Napoli, II, 29 dicembre 2025, n. 8456). Quando la documentazione è riferibile esclusivamente a uno specifico ambito territoriale, la competenza spetta al TAR di quel territorio, a prescindere dalla sede dell’amministrazione che ha negato l’ostensione.

Nel caso concreto la localizzazione della documentazione nella sola circoscrizione ligure è circostanza pacifica: i provvedimenti impugnati producono effetti limitati al territorio di esecuzione del contratto, dovendosi prendere a riferimento l’area di realizzazione dei lavori (Cons. Stato, V, ord. 22 agosto 2022, n. 7363). L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito, preso atto che la ricorrente ha dichiarato soddisfatta la pretesa per l’avvenuto deposito in giudizio dei documenti disponibili e per la dichiarazione di inesistenza degli altri, il Tribunale dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per i documenti non ostesi, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza, stante la tardiva ostensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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