Accesso agli atti all’associazione: silenzio sul Comune soccombente (TAR Sicilia n. 1552 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’associazione rappresentativa di interessi collettivi attinenti alla categoria dei soggetti con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo è titolare di una posizione legittimante all’accesso documentale sugli atti che le amministrazioni detengono in ordine all’attuazione delle misure previste dalla legge n. 112/2016 e dai progetti individuali ex art. 14 legge n. 328/2000. La legittimazione e l’interesse all’ostensione si apprezzano in ragione degli scopi statutari effettivamente perseguiti dall’ente, non essendo richiesta una specifica e concreta vicinanza alla singola vicenda amministrativa. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza integra inadempimento e giustifica l’accoglimento del ricorso nei limiti dei documenti puntualmente individuati. L’ostensione va disposta previo oscuramento dei dati sensibili e sensibilissimi contenuti negli atti. Qualora l’amministrazione dichiari espressamente di non detenere il documento, l’interesse conoscitivo del richiedente risulta soddisfatto in forma negativa e non vi è spazio per un ordine di esibizione inutiliter data.

Il Fatto

Con nota del 25 settembre 2023 un’associazione regionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo chiedeva al Comune capofila del distretto sociosanitario e all’azienda sanitaria provinciale di prendere visione ed estrarre copia di una articolata serie di documenti. Oggetto della richiesta erano il Piano Distrettuale Dopo di Noi, gli atti di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, gli avvisi pubblici per l’individuazione degli enti gestori delle misure previste dal D.M. 23.11.2016, gli elenchi dei progetti individuali e i relativi monitoraggi.

L’istanza era motivata dal ruolo istituzionale dell’ente, componente dell’osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, e dalla necessità di monitorare l’attuazione della disciplina sul “dopo di noi”. Non ottenuto riscontro, l’associazione proponeva ricorso per l’accertamento del diritto all’accesso. L’azienda sanitaria si costituiva eccependo plurimi profili di inammissibilità e deducendo l’infondatezza nel merito; il Comune non si costituiva. Dopo la produzione documentale dell’azienda e la memoria di parte ricorrente, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il perimetro della controversia. Rileva che, a seguito della nota con cui l’azienda sanitaria ha dichiarato di aver prodotto tutta la documentazione detenuta dal distretto, e della presa d’atto della ricorrente nella memoria successiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione di quella amministrazione. Ne deriva la possibilità di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.

Sul versante del Comune capofila, il Tribunale ritiene fondata l’istanza di accesso. Il passaggio argomentativo centrale riguarda la legittimazione e l’interesse dell’associazione ricorrente, che il Collegio desume dagli scopi statutari perseguiti, senza richiedere ulteriori verifiche di prossimità alla singola vicenda.

Accertata la titolarità della posizione, il Tribunale consente l’accesso a tutti gli atti puntualmente individuati con l’istanza, disponendo il previo oscuramento dei dati sensibili e sensibilissimi. La precisazione è rilevante: la tutela dell’interesse conoscitivo dell’ente non sacrifica la riservatezza degli assistiti, i cui dati personali restano protetti.

Il Collegio si sofferma inoltre sull’ipotesi in cui l’amministrazione dichiari di non detenere i documenti richiesti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, osserva che l’esigenza conoscitiva può essere soddisfatta anche in forma negativa: la dichiarazione assume su di sé la responsabilità della veridicità dell’affermazione e, al cospetto di essa, non vi sono margini per ordinare l’accesso, che si profilerebbe come inutiliter data per mancanza del suo oggetto.

In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione. Il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti individuati e ordina al Comune di esibirli, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate nei rapporti con l’azienda sanitaria e poste a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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