Limiti del giudice dell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 1503 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza resa dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge un’attività meramente esecutiva. Egli non può integrare il giudicato né compiere accertamenti di merito, dovendosi limitare a verificare l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e ad attuare il disposto della pronuncia passata in giudicato. L’esercizio di poteri che modificassero o ampliassero il giudicato inciderebbe su situazioni soggettive estranee alla giurisdizione amministrativa. Le pronunce di legittimità sopravvenute che enunciano principi ulteriori rispetto a quelli recepiti nella sentenza da eseguire non integrano il thema decidendum dell’ottemperanza e possono essere azionate solo in sede di merito.
Il Fatto
La ricorrente, docente del comparto scuola, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 2025/2017, il riconoscimento dell’anzianità maturata nei contratti a termine ai fini della medesima progressione stipendiale dei dipendenti di ruolo, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.
Passata la sentenza in giudicato, l’amministrazione ha adottato un decreto di ricostruzione dell’anzianità e di computo delle differenze, seguito dalla registrazione e dall’ordine di pagamento di un importo lordo dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. La ricorrente ha contestato i criteri di calcolo, sostenendo che il servizio di pre-ruolo andasse valutato per intero e non solo per il primo triennio, e ha evocato in giudizio anche il Ministero dell’Economia. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei limiti cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10.11.2022, n. 6942), ribadisce che, a fronte di statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo non può integrare la sentenza né recuperare il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego.
Su questa base il Tribunale confronta il contenuto del giudicato con le doglianze della ricorrente. La sentenza da eseguire recepisce i principi della Cassazione n. 22558 del 2016: la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE impone di riconoscere l’anzianità maturata dai precari ai fini della progressione stipendiale dei contratti collettivi, con disapplicazione delle clausole difformi.
Del tutto distinta è, per il Collegio, la questione del riconoscimento integrale del servizio di pre-ruolo, oggetto delle pronunce della Cassazione n. 31150/2019 e n. 29961/2024 invocate dalla ricorrente. Tali decisioni costituiscono uno sviluppo giurisprudenziale successivo alla sentenza della Corte d’Appello, la quale non contiene alcuna statuizione sulla disapplicazione delle disposizioni legislative e contrattuali nei termini ora agitati.
La pretesa, inoltre, non risulta adeguatamente comprovata nella sua riconducibilità al giudicato, gravando l’onere sulla parte. Quanto all’asserita mancata erogazione delle spettanze, il Tribunale rileva che il pagamento disposto dalla Ragioneria non è stato specificamente contestato nella sua difformità rispetto a quanto computato dall’Istituto, con la conseguenza che anche tale obbligo deve ritenersi adempiuto.
Il ricorso è pertanto rigettato, con spese compensate, restando impregiudicato l’eventuale potere di avviare un separato giudizio di merito nei termini di prescrizione.
Nota della Redazione
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