Risoluzione del credito collegato: onere della prova sull’inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Roma n. 2901 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti collegati disciplinati dall’art. 125-quinquies T.U.B., il consumatore che domanda la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore ha l’onere di provare che tale inadempimento è di non scarsa importanza e che il fornitore è stato preventivamente costituito in mora. La valutazione della gravità dell’inadempimento richiede elementi idonei a misurare l’incidenza della prestazione mancata sul corrispettivo complessivo della fornitura. In difetto di tale prova, il ricorso volto alla restituzione delle rate pagate va respinto.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto e all’installazione di una caldaia con valvole e di un impianto di domotica. Il fornitore aveva consegnato i beni ma non aveva completato l’installazione. Con ricorso del 30 luglio 2025, previo reclamo del 29 aprile 2025, la parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 125-quinquies T.U.B., l’accertamento della risoluzione del finanziamento e la condanna dell’intermediario alla restituzione delle somme percepite.

L’intermediario resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha sostenuto che il finanziamento copriva solo il 35% del costo dei beni e che, dopo la segnalazione della mancata fornitura, aveva chiesto alla parte ricorrente una perizia tecnica attestante i beni consegnati e quelli mancanti, per valutare la gravità dell’inadempimento. La richiesta è rimasta senza risposta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-quinquies T.U.B., che riconosce al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento collegato a un contratto di fornitura quando ricorre un inadempimento di non scarsa importanza del fornitore, previamente costituito in mora. La stessa norma attribuisce al consumatore il diritto al rimborso delle rate pagate e degli oneri applicati, mentre il finanziatore può ripetere quanto versato al fornitore direttamente nei suoi confronti.

Il Collegio richiama la decisione n. 12645 del 2021 del Collegio di coordinamento, che ha posto a carico di chi domanda la risoluzione l’onere della prova dell’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.

Nel caso esame il collegamento tra i due contratti è documentato e non contestato: è in atti il contratto di fornitura del 13 dicembre 2022 e il finanziamento del 20 dicembre 2022. La parte ricorrente lamenta che l’impianto è stato consegnato ma non installato, circostanza confermata dalla messa in mora trasmessa al fornitore via posta elettronica certificata il 20 aprile 2024.

Tuttavia, secondo il Collegio, la documentazione non consente di valutare l’effettiva sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza. Manca, in particolare, la fattura del fornitore, dalla quale desumere l’incidenza della prestazione rimasta inadempiuta sul corrispettivo totale. La richiesta di perizia tecnica avanzata dall’intermediario in fase di reclamo è rimasta priva di riscontro.

In difetto della prova che la parte ricorrente era tenuta a offrire, il Collegio ha respinto il ricorso. La decisione conferma che la tutela del consumatore nel credito collegato non è automatica, ma passa attraverso la dimostrazione concreta della gravità dell’inadempimento del fornitore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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