Cessata materia del contendere su accredito buoni e danno in re ipsa (ABF Collegio di Palermo n. 587 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di promozioni collegate all’utilizzo di carte di credito, l’erogazione dei buoni in contestazione in pendenza del ricorso determina cessata materia del contendere sulla domanda di riconoscimento del beneficio. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, anche se qualificata come domanda risarcitoria, è inammissibile se generica e priva di supporto probatorio, non essendo configurabile il c.d. danno in re ipsa. Spetta infatti alla parte che invoca il risarcimento provare il pregiudizio concretamente subito. In difetto di tale prova è preclusa anche la liquidazione equitativa, che presuppone l’accertamento dell’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità obiettiva di provarne il preciso ammontare.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver acquistato due polizze nel luglio 2025 utilizzando le carte emesse dall’intermediario, per ottenere due buoni da € 50,00 ciascuno previsti da una convenzione assicurativa. Lamenta di non aver ricevuto gli accrediti nonostante i solleciti e la documentazione degli acquisti effettuati nei termini dell’offerta.

L’intermediario eccepisce che l’offerta prevedeva un credito di € 50,00 a fronte di una spesa di almeno € 200,00 in un’unica transazione, effettuata tramite link dedicato e per la sottoscrizione di una nuova polizza, e che le operazioni del ricorrente non avevano convalidato tali condizioni. In via conciliativa rappresenta di aver disposto due aggiustamenti contabili in favore del ricorrente di € 50,00 ciascuno, documentati dagli estratti conto, e chiede dichiararsi la cessata materia del contendere. Il ricorrente replica di non aver riscontrato gli accrediti e avanza una generica istanza di riconoscimento delle spese sostenute.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la domanda principale, relativa al riconoscimento dei due buoni. L’intermediario ha prodotto evidenze contabili degli aggiustamenti disposti in data 12.09.2025 e 24.09.2025, di importo pari a € 50,00 per ciascuno. Tali accrediti, secondo il Collegio, esauriscono la pretesa azionata dal ricorrente e fanno venire meno l’interesse alla decisione sul punto.

Quanto alla richiesta del ricorrente di “riconoscimento delle spese sostenute ad oggi”, il Collegio la qualifica come domanda risarcitoria, rilevandone l’indeterminatezza e l’assenza di qualsiasi supporto probatorio, come eccepito dall’intermediario. Il Collegio richiama la giurisprudenza costante, anche dello stesso Arbitro, secondo cui non è giuridicamente configurabile il c.d. danno in re ipsa: la parte che chiede il risarcimento ha l’onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito, ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno, come affermato da Cass. 25 marzo 2009, n. 7211.

Da ciò consegue che, in mancanza della prova del danno, non è possibile procedere alla liquidazione in via equitativa. L’esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone infatti che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare, come ricordato sul punto dal Collegio di Milano, decisione n. 15377 del 2018.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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