Accesso agli atti e cessata materia del contendere per sopravvenuta ostensione (TAR Campania n. 4355 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessata materia del contendere per venir meno dell’interesse del ricorrente all’accertamento del dedotto silenzio-inadempimento. Il giudice amministrativo, preso atto dell’avvenuto riscontro dell’istanza, dichiara la cessazione della materia del contendere senza scrutinare nel merito la legittimità del contegno dell’amministrazione. La compensazione delle spese è giustificata quando l’ostensione avvenga a brevissima distanza dalla proposizione del ricorso, sì da rendere la lite ragionevolmente evitabile dall’amministrazione con una tempestiva definizione del procedimento. La definizione in rito non preclude alla parte di far valere in altra sede le proprie ragioni di credito sostanziali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva gestito in concessione le aree di sosta a pagamento nel territorio di un ente locale, in forza di contratto sottoscritto nel 2019. Il contratto prevedeva il versamento all’ente di un aggio sugli incassi, pari a una percentuale stabilita in quattro rate trimestrali. Alla cessazione del rapporto, nel 2024, l’amministrazione aveva intimato alla società il pagamento di una somma a titolo di mora, contestata dalla concessionaria, che assumeva invece di vantare un credito correlato ai verbali elevati dai propri ausiliari e incassati dall’ente.
Per ricostruire i reciproci rapporti di debito e credito la società aveva presentato istanza di accesso ordinario ai sensi della l. 241/1990, chiedendo copia degli elenchi delle violazioni al codice della strada elevate dagli ausiliari e riscosse dall’ente nel periodo di vigenza della concessione. Non ottenendo riscontro, ha proposto ricorso innanzi al TAR per l’accertamento del silenzio e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguardava l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso documentale. Nel corso del giudizio, come rappresentato dalla difesa della ricorrente nella memoria del 14 aprile 2025, l’ente locale ha riscontrato l’istanza con atto protocollato, trasmettendo il prospetto degli incassi degli accertamenti per le annualità 2022-2024 e l’elenco dei verbali elevati nel medesimo periodo.
Il Tribunale prende atto che, a seguito della consegna della documentazione richiesta, è venuto meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio diniego. La materia del contendere risulta pertanto cessata, non residuando alcun margine di utilità per il ricorrente in una decisione di merito sull’originaria inerzia.
La decisione si fonda sull’effetto satisfattivo prodotto dall’ostensione sopravvenuta. Il giudice amministrativo verifica esclusivamente il venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia, senza procedere allo scrutinio della legittimità del contegno serbato dall’amministrazione nel periodo antecedente al riscontro.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, ravvisando giusti motivi nella circostanza che l’ostensione è intervenuta pochissimi giorni dopo la proposizione del ricorso. La definizione sopravvenuta in prossimità dell’instaurazione della lite giustifica la soccombenza reciproca sotto il profilo delle spese processuali.
Il Tribunale ha inoltre dato atto che la società ha formulato ampia riserva in ordine ai contenuti dell’atto di riscontro, con cui l’ente ha escluso la possibilità di quantificare i verbali del periodo 2019-2021 e ha invitato la società a rivolgersi al giudice ordinario per le proprie ragioni creditorie. Tali profili esulano dal perimetro del giudizio di accesso e restano devoluti alla competente sede.
Nota della Redazione
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