Scelta della graduatoria concorsuale e discrezionalità dell’amministrazione (TAR Campania n. 4357 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di attingere, per la copertura di posti vacanti, a una graduatoria concorsuale più recente anziché a quella precedente ancora in vigore costituisce espressione di potere discrezionale e non è sindacabile nel merito, salvo che risulti arbitraria o illogica. La perdurante vigenza della graduatoria anteriore non impone all’ente un obbligo di scorrimento prioritario, né elimina il potere di privilegiare la graduatoria più recente in sintonia con le linee programmatiche di assunzione. La relativa contestazione rientra nella giurisdizione amministrativa quando investe un atto di macro-organizzazione e la validità di atti di procedura concorsuale, non una mera pretesa di diritto soggettivo. È inammissibile o comunque infondata la domanda che, pur formalmente riferita a nuove determinazioni, reiteri una questione già definita con provvedimento inoppugnabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico per titoli ed esami bandito da un Comune per la copertura di posti di agente di Polizia Municipale, collocandosi tra gli idonei non vincitori della graduatoria definitiva approvata nel 2005. Con successive determinazioni, l’ente approvava il piano del fabbisogno di personale e stabiliva di attingere, per la copertura dei posti vacanti, unicamente alla graduatoria di un concorso successivo approvata nel 2011, senza dare precedenza a quella precedente.

Il ricorrente impugnava la determina comunale e chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di dare precedenza alla graduatoria del 2005. La controversia giungeva al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro, adito in precedenza e che aveva pronunciato una sentenza nel 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione amministrativa, condividendo gli approdi del giudice del lavoro. Viene in rilievo, infatti, la contestazione di un atto di macro-organizzazione: la scelta discrezionale dell’ente di procedere allo scorrimento della graduatoria del 2011 anziché di quella del 2005. La controversia non attiene a una semplice pretesa di diritto soggettivo, ma al sindacato sull’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è respinto. La questione della perdurante validità della graduatoria del 2005 appare irrilevante ai fini della decisione. La domanda costituisce, in realtà, una reiterazione di quanto già lamentato in un precedente giudizio svoltosi dinanzi al medesimo TAR. Con quel ricorso il ricorrente aveva impugnato il bando di concorso pubblicato nel 2010, deducendo di essere idoneo non vincitore della precedente graduatoria del 2005 e lamentando l’indizione di una nuova procedura per coprire gli stessi posti per i quali aveva già conseguito l’idoneità.

Quel ricorso era stato respinto con sentenza del TAR Campania n. 5468/2015. Avverso tale pronuncia era stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, ed è stata poi dichiarata l’estinzione del giudizio di appello, divenendo così definitiva l’adozione del bando del 2010 e della relativa graduatoria. La questione definitasi nel 2015 è la medesima sottoposta al Tribunale Ordinario nel 2021 e poi riassunta con il presente ricorso, avendo la parte contestato la scelta di indire un nuovo concorso per la copertura dei posti ai quali aspirava.

La determinazione del 2019 impugnata è, dunque, atto conseguenziale rispetto a quanto già statuito con provvedimento ormai inoppugnabile. L’amministrazione, sulla base della pregressa procedura concorsuale del 2011, ha deciso di attingere unicamente a quella graduatoria per la copertura dei posti vacanti. Ciò si pone in via conseguenziale rispetto all’indizione del nuovo concorso dopo quello del 2005, privilegiando la graduatoria più recente. Tale scelta non appare illogica, dal momento che l’utilizzo di una graduatoria di parecchi anni posteriore ha consentito di attingere alla graduatoria più recente e in sintonia con le linee programmatiche di assunzione.

L’esercizio del potere discrezionale sotto tale profilo non è censurabile né arbitrario, perseguendo lo scopo di far fronte alle necessità di personale al momento dell’approvazione del piano di assunzioni. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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