Silenzio assenso sul permesso di costruire e obbligo di provvedimento espresso (TAR Campania n. 3120 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che sull’istanza di rilascio del permesso di costruire possa formarsi un silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice amministrativo deve valutare la specificità della fattispecie, la natura del potere esercitato e il complesso degli interessi coinvolti, per accertare la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Sussiste pertanto l’interesse del richiedente a ottenere una determinazione espressa, quando la rilevanza del progetto renda evidente l’esigenza di evitare incertezze sull’assentibilità dell’intervento. L’amministrazione che non si costituisce non fornisce la prova, su di essa incombente, di aver concluso il procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione, su un lotto di terreno, di una struttura immobiliare da adibire a residence. La società riferisce di aver più volte integrato la pratica edilizia su richiesta dell’ente, da ultimo con nota del 19.05.2024, senza che il procedimento fosse concluso.
Ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del silenzio rifiuto e per l’ordine di provvedere in via espressa, con contestuale richiesta di nomina di un commissario ad acta in funzione sostitutoria, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, c.p.a. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza del Tribunale secondo cui l’astratta possibilità che si formi un provvedimento tacito di assenso non priva necessariamente il richiedente dell’interesse a sollecitare una determinazione espressa dell’ente, richiamando T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 422 del 2025.
La nuova formulazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, come modificato dal d.l. n. 70/2011 convertito con la l. n. 106/2011, ha introdotto nel procedimento un’ipotesi di silenzio assenso, fuori dalle fattispecie in cui emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati. Da ciò non deriva però in ogni caso l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
Occorre invece valutare la specificità della fattispecie, la natura del potere esercitato e il complesso degli interessi coinvolti, come affermato da T.A.R. Napoli, sez. VIII, n. 260 del 2021. Il Collegio richiama altresì T.A.R. Trento, sez. I, n. 105 del 2022, secondo cui, all’esito dell’accoglimento, l’amministrazione può pronunciarsi motivatamente in senso positivo o, in alternativa, negativo.
Nel caso concreto, la rilevanza del progetto rende evidente l’interesse della ricorrente alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, per evitare incertezze sull’assentibilità dell’intervento. Il Comune, non costituendosi, non ha fornito la prova di aver concluso il procedimento.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’amministrazione di determinarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. In difetto di esecuzione, la Sezione si riserva di nominare un commissario ad acta su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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