Azione avverso il silenzio inammissibile per difetto di giurisdizione su pretesa risarcitoria (TAR Puglia n. 1405 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 31 e 117 c.p.a. non sono norme attributive di giurisdizione, ma la presuppongono: il ricorso avverso il silenzio-inadempimento richiede che il giudice amministrativo sia fornito di giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Il giudizio sul silenzio postula l’esercizio di una potestà amministrativa e la correlata posizione di interesse legittimo del privato. Ove l’istanza non solleciti l’adozione di un provvedimento amministrativo, ma rivendichi il pagamento di spettanze economiche di carattere risarcitorio fatte valere iure proprio, la posizione è di diritto soggettivo e il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. In tal caso non si declina la giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a., perché le conclusioni non investono l’accertamento del credito, ma la sola inerzia del presunto debitore.
Il Fatto
La ricorrente, moglie di un ex Sottoufficiale della Marina Militare riformato, ha chiesto al Ministero della Difesa il risarcimento del danno riflesso asseritamente patito in conseguenza della vicenda sanitaria del coniuge, comprensivo del pregiudizio biologico e patrimoniale. La richiesta, inviata a mezzo PEC nel dicembre 2022, è stata sollecitata con successive diffide nel 2023 e nel 2024, rimaste senza risposta.
La parte ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, con condanna dell’Amministrazione a provvedere e richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mero atto di rito. Il Tribunale, rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione, ha rinviato la causa per consentire il deposito di difese scritte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la natura dell’azione esperita, qualificandola come azione avverso il silenzio ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a., al di là degli ulteriori richiami alle discipline civilistiche contenuti nel ricorso.
Richiamando Cons. Stato, III, n. 501/2012 e Cons. Stato, VII, n. 4860/2024, il Tribunale afferma che le norme sul silenzio non attribuiscono giurisdizione ma la presuppongono. Il giudizio postula l’esercizio di una potestà amministrativa e una posizione di interesse legittimo; solo in questa prospettiva si giustifica la verifica dell’obbligo di provvedere richiamato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1/2002.
Nel caso concreto, la richiesta della ricorrente non sollecita alcun potere pubblicistico né l’adozione di un provvedimento amministrativo in senso tecnico. La parte rivendica il pagamento di presunte spettanze economiche di natura risarcitoria, fatte valere iure proprio e correlate a un ipotizzato danno riflesso. Le missive richiamano gli artt. 1223 e 2056 c.c., confermando la matrice privatistica della pretesa, qualificabile come diritto soggettivo.
La carenza di giurisdizione del giudice amministrativo non consente, tuttavia, la declinazione in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a.. Le conclusioni attoree mirano esclusivamente all’accertamento del silenzio e del conseguente obbligo di provvedere, non alla spettanza del credito risarcitorio. Il giudice ordinario non ha cognizione delle controversie in cui si faccia valere la mera inerzia di un soggetto indicato come debitore a fronte di una sollecitazione di pagamento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, con integrale compensazione delle spese per la mera costituzione in rito dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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