Accesso agli atti e civici di prossimità: interesse conoscitivo del beneficiario (Cons. Stato n. 6271 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di affidamento di contributi pubblici PNRR del Piano “Italia a 1 Giga”, il soggetto aggiudicatario di un lotto ha un interesse conoscitivo concreto, attuale e qualificato ad accedere alla documentazione che comprovi l’avvenuto inserimento dei c.d. civici di prossimità nei piani industriali di altro operatore, risultando tale interesse strumentale alla verifica di una legittima opzione da parte del terzo. La circostanza che l’art. 20, comma 5-bis, del d.l. n. 19/2024 attribuisca ai beneficiari una mera facoltà di collegare i civici di prossimità non elide l’interesse del richiedente a comprendere le determinazioni altrui. Il segreto tecnico o industriale non giustifica il diniego integrale, dovendosi disporre l’ostensione dei soli estratti dai quali risultino i civici opzionati, con facoltà di omissare le parti estranee all’interesse conoscitivo.

Il Fatto

Infratel, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva indetto una procedura di gara, finanziata con fondi PNRR nell’ambito del Piano “Italia a 1 Giga”, per la concessione di contributi pubblici destinati alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni ultraveloci. Nell’ambito della procedura, il raggruppamento composto da Tim e Fibercop si era aggiudicato alcuni lotti, mentre Open Fiber si era aggiudicata i restanti.

Il legislatore era intervenuto con l’art. 20, comma 5-bis, del d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024, prevedendo che i beneficiari dei contributi adempissero gli obblighi convenzionali collegando anche i civici di prossimità individuati all’esito delle verifiche tecniche. Seguiva una consultazione pubblica per mappare i civici di prossimità. Open Fiber aveva formulato due istanze di accesso agli atti, entrambe respinte da Infratel; i ricorsi proposti venivano parzialmente accolti dal TAR Lazio con le sentenze n. 4902 e n. 4903 del 2025. Fibercop e Infratel appellavano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione dei giudizi per connessione procedimentale, ha respinto sia gli appelli principali di Fibercop sia quelli incidentali di Infratel, confermando integralmente la decisione di primo grado.

Quanto al primo motivo, il Consiglio ha escluso la nullità della sentenza per motivazione assente. Il TAR aveva calibrato la decisione su un interesse conoscitivo unitario di Open Fiber, il che rende le ragioni a sostegno della pronuncia effettive e pertinenti. Il carattere sostitutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare la motivazione carente, salvo il caso di motivazione radicalmente assente, non ricorrente nella specie (Adunanza plenaria n. 11 del 2018). Le precisazioni processuali di Open Fiber non integrano una sopravvenuta carenza di interesse, ma la corretta individuazione della posizione sostanziale.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse di Open Fiber. La facoltà prevista dalla norma non elimina l’esigenza di verificare se i civici opzionati ricadenti nei lotti aggiudicati alla società fossero effettivamente inseriti in precedenti piani industriali e quindi legittimamente sottratti alla realizzazione. La strumentalità del diritto di accesso va calibrata alla tutela di una posizione sostanziale configurabile proprio in ragione della misura di aiuto di Stato.

Quanto all’attualità dell’interesse, la mancata attivazione di procedimenti da parte delle Autorità non è indice di carenza: è la conoscenza della documentazione che consente di circostanziare eventuali segnalazioni e di supportare le azioni civilistiche a tutela della concorrenza. L’esercizio del diritto non è né pretestuoso né temerario, in linea con l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021.

Il Collegio ha infine confermato il bilanciamento operato dal TAR tra accesso e segreto tecnico o industriale, richiamando la giurisprudenza unionale (C.G.U.E. causa C-927/19; C.G.U.E. causa C-54/21). Infratel dovrà fornire esclusivamente gli estratti dei piani dai quali risultino i civici opzionati da Fibercop, con facoltà di omissare le parti estranee all’oggetto dell’accesso, avvalendosi della collaborazione del titolare della documentazione. Le spese del grado sono state compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *