Verifica di anomalia, esoneri contributivi e onere di giustificazione dell’offerta (TAR Sicilia n. 2016 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nell’accertamento della sostenibilità economica, ma può sindacare le valutazioni sotto il profilo della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria. È legittima l’esclusione disposta quando l’operatore abbia computato nel costo della manodopera esoneri contributivi non applicabili al periodo di esecuzione dell’appalto e il relativo risparmio elida l’utile d’impresa dichiarato. In sede di verifica di anomalia è l’operatore economico a dover giustificare la propria offerta: nessun obbligo può essere posto in capo alla stazione appaltante di considerare d’ufficio benefici che astrattamente gioverebbero alla sostenibilità dell’offerta.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale indice una gara europea per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi presso il porto di Catania, del valore di € 3.694.859,12, IVA esclusa, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente, gestore uscente, si colloca prima in graduatoria; la controinteressata seconda.

Nella fase di verifica delle offerte la stazione appaltante rileva che i costi della manodopera non sono in linea con le tabelle ministeriali e chiede giustificazioni. All’esito del contraddittorio la ricorrente è esclusa con decreto presidenziale, sul rilievo di aver computato gli esoneri contributivi IVS di cui alle leggi n. 197/2022 e n. 48/2023, applicabili solo fino al 31.12.2023 e dunque ininfluenti su un appalto da eseguirsi nel biennio 2024-2025. Il servizio è aggiudicato alla controinteressata. La ricorrente impugna l’esclusione e l’aggiudicazione, dolendosi della parcellizzazione delle voci di costo e dell’omessa considerazione della Decontribuzione Sud.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione. Il giudice amministrativo non può compiere una verifica autonoma della congruità dell’offerta, ma nei limiti delle allegazioni di parte deve sindacare le valutazioni dell’Amministrazione quanto a logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 2016 del 2024.

Nel merito, il Tribunale accerta che la ricorrente, nelle proprie giustificazioni, ha effettivamente computato i due esoneri contributivi IVS nel determinare il costo medio orario della manodopera. Il risparmio così calcolato è pari, per ogni lavoratore, a € 2.774,98 nel biennio e, per trenta lavoratori, a € 83.249,40: importo che elide interamente l’utile d’impresa dichiarato in € 51.642,39.

Il Collegio osserva che le norme invocate prevedono espressamente l’applicazione degli esoneri contributivi fino al 31 dicembre 2023 e non potevano quindi essere considerate nella formulazione di un’offerta destinata a eseguirsi nel biennio successivo. L’errore ha reso non concretamente raggiungibile l’utile indicato, determinando anzi una perdita: il giudizio di anomalia dell’Amministrazione non è pertanto censurabile.

Quanto alla Decontribuzione Sud di cui alla legge n. 178/2020, il Tribunale rileva che nella fase di verifica è l’operatore economico a dover giustificare la propria offerta, essendo egli solo a conoscenza delle modalità di determinazione della stessa. La ricorrente nulla aveva riferito in sede di giustificazioni, sollevando l’aspetto solo con il ricorso: la stazione appaltante non era tenuta a prendere d’ufficio in considerazione elementi potenzialmente favorevoli alla sostenibilità dell’offerta.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto infondati e vengono respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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