Servizio di punta analogo e manutenzione stradale non equiparabile al settore tranviario (TAR Sicilia n. 4284 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del servizio di punta analogo, richiesto dalla lex specialis quale titolo di capacità tecnico-professionale, non si identifica con la nozione di servizio identico, ma esige un confronto concreto tra le prestazioni pregresse e l’oggetto dell’appalto. La qualificazione del servizio come “di punta” impone un’interpretazione più restrittiva, rivolta ad attestare un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore. Il giudizio della stazione appaltante, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile nei limiti dell’errore macroscopico e dell’irragionevolezza. È pertanto irragionevole la valutazione che equipari la manutenzione della rete viaria stradale alla manutenzione degli impianti di armamento ed elettrici di una linea tranviaria: ne consegue l’esclusione dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento, mediante accordo quadro di trentasei mesi, del servizio di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici, del pronto intervento e delle forniture necessarie alla continuità e sicurezza della tranvia di Messina. All’esito delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicava l’appalto a un’altra impresa.

La ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva, deducendo il difetto, in capo all’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare: l’esecuzione nell’ultimo triennio di un servizio di punta analogo pari ad almeno il 25% dell’importo a base di gara. La concorrente aveva invocato lavori di manutenzione della rete stradale, estranei all’ambito ferro-tranviario. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche il rigetto dell’istanza di autotutela. Chiedeva l’annullamento, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di interesse: il rifiuto di proseguire la precedente proroga non equivale ad acquiescenza all’aggiudicazione, trattandosi di situazione diversa e temporanea. Nel merito, il ricorso è fondato.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la nozione di servizi analoghi va intesa in senso ampio, ma non fino a ricomprendervi qualsiasi attività: occorre una sovrapponibilità, anche parziale, e un raffronto concreto tra prestazioni, contenuto intrinseco e tipologia delle attività. La verifica della stazione appaltante integra discrezionalità tecnica, sindacabile per errore macroscopico e irragionevolezza, come ribadito da Cons. Stato n. 9172 del 2024 e Cons. Stato n. 3007 del 2024.

La qualificazione del servizio come “di punta” restringe tuttavia l’interpretazione: richiede un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore, secondo Cons. Stato n. 5186 del 2020 e Cons. Stato n. 678 del 2018. Non basta una generica esperienza nel “settore delle infrastrutture”: il favor partecipationis va bilanciato con l’interesse pubblico a un operatore dotato di comprovata esperienza, come precisato da Cons. Stato n. 564 del 2023.

Dal raffronto emerge l’assenza di similitudine. L’esperienza dell’aggiudicataria consisteva in manutenzione straordinaria della rete viaria, segnaletica, barriere e opere strutturali. L’appalto riguarda invece armamento ferroviario, rotaie, traverse, deviatoi, impianti elettrici di linea di contatto, sottostazioni e sistemi di telecomando della tranvia. Gli atti di gara richiedono competenze peculiari, quali certificazioni PES-PAV e disponibilità di personale specializzato, in nulla assimilabili alla manutenzione stradale.

La valutazione positiva della stazione appaltante è dunque erronea e manifestamente irragionevole: l’aggiudicataria andava esclusa. Non rilevano i contratti documentati solo in giudizio, trattandosi di produzione postuma e comunque insufficiente per importo. Il Collegio annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. dal centoventesimo giorno successivo alla comunicazione, con vincolo conformativo per la stazione appaltante; assorbe la domanda risarcitoria subordinata. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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