Interesse all’accesso agli atti edilizi per verificare vizi e avviare azioni (TAR Sicilia n. 2891 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale è diritto soggettivo ad un’informazione qualificata e presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto. Il requisito legittimante è meno intenso di quello richiesto per l’azione giurisdizionale: non occorre la consistenza dell’interesse legittimo o del diritto soggettivo, ma una posizione differenziata, seria e non emulativa. È pertanto legittimato all’accesso il condominio che documenti un deficit di conoscenza sui titoli abilitativi dell’edificio e chieda gli atti per valutare se avviare azioni a tutela dei propri diritti. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 garantisce l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza integra diniego tacito ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un condominio conferiva incarico a una società specializzata per accertare l’esistenza di vizi costruttivi dell’edificio e di difformità tra lo stato di fatto e i titoli edilizi assentiti. La perizia depositata evidenziava criticità nel sistema di impermeabilizzazione, nell’isolamento perimetrale e nello smaltimento delle acque, ma rilevava l’impossibilità di verificare la regolarità urbanistico-edilizia per la mancanza della documentazione progettuale e amministrativa.
Dopo una prima richiesta rimasta inevasa, il condominio presentava il 14/7/2025 una nuova istanza al Comune per ottenere copia integrale della documentazione edilizia, delle varianti e delle certificazioni di legge, motivandola con l’esigenza di ulteriori operazioni peritali funzionali all’avvio di azioni nei confronti di terzi. Il Comune non rispondeva nel termine di legge, con conseguente formazione del silenzio-rigetto. Il condominio ricorreva quindi per l’accertamento del diritto e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del diritto di accesso come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, rispetto al quale l’amministrazione esercita un’attività materiale vincolata. Richiama l’art. 22, legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.
Sul piano dei precedenti, il Tribunale richiama TAR Sicilia Catania, sez. IV, n. 3801 del 15.11.2024 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 7932 del 24.8.2023, secondo cui occorre che il richiedente difenda una situazione di cui è portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico interesse alla legalità o al buon andamento dell’azione amministrativa. Il rinvio è alla Adunanza Plenaria n. 7 del 2012.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene che dall’istanza emergano le ragioni del nesso strumentale tra documentazione e tutela degli interessi del condominio. L’accesso è funzionale a colmare il deficit di conoscenza e a consentire all’istante di decidere se avviare azioni a tutela della propria posizione differenziata. La richiesta riguarda titoli abilitativi, relazioni, elaborati e certificazioni: circostanza già sufficiente a rivelare un interesse personale, attuale e concreto, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990.
Il Tribunale sottolinea che il requisito per l’accesso è meno intenso di quello richiesto per l’azione giurisdizionale. Sussiste quindi un interesse non esplorativo, suscettibile di favorevole apprezzamento, poiché il condominio intende conoscere gli elaborati che hanno legittimato la costruzione, ha indicato specifici documenti e la documentazione è strumentale alla verifica del corretto esercizio del potere pubblico regolatore.
Rilevato che il Comune non si è costituito e non ha opposto ragioni ostative, il Collegio accoglie l’actio ad exhibendum, annulla il diniego tacito e ordina al Segretario generale, o al funzionario delegato, di rilasciare la documentazione entro venti giorni. Condanna l’amministrazione al compenso di difesa e agli oneri di legge.
Nota della Redazione
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