Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 402 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del difensore del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando la domanda cautelare sia stata respinta e confermata in appello. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese, non essendosi il giudizio concluso con l’accertamento nel merito delle ragioni delle parti. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il venir meno dell’interesse alla decisione, quale condizione dell’azione, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Puglia il provvedimento con cui il Questore di Lecce gli aveva applicato il D.A.SPO. per tre anni, con divieto di accesso agli stadi e alle zone circostanti l’impianto comunale, oltre all’obbligo di comparizione presso la stazione dei Carabinieri in occasione degli incontri della squadra locale. La misura si fondava su una denuncia in stato di libertà per i reati previsti dagli artt. 6-bis e 6-ter della legge n. 401/1989, in relazione a comportamenti tenuti durante un incontro di calcio.

Il ricorrente deduceva violazione di legge, carenza di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e contraddittorietà. La domanda cautelare veniva respinta e la decisione confermata in appello; successivamente il ricorrente proponeva motivi aggiunti, anche avverso il rigetto dell’istanza di revoca del provvedimento, con nuova istanza cautelare parimenti respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto, in via preliminare, della dichiarazione depositata dal difensore del ricorrente, con cui è stato rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. La rinuncia processuale all’esame del merito rende priva di contenuto la pretesa azionata.

Il Tribunale qualifica tale evenienza come causa di improcedibilità del ricorso, richiamando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Il venir meno dell’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e impone la definizione in rito, senza scrutinio dei motivi.

La pronuncia non esamina nel merito la legittimità del provvedimento questorile né i motivi aggiunti avverso il diniego di revoca, essendosi la controversia chiusa per la sopravvenuta caduta dell’interesse del ricorrente. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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