Accesso agli atti sul monte ferie del docente (TAR Campania n. 5378 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito sul diritto di accesso, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto in contestazione. Il giudice dichiara la cessazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando la documentazione richiesta sia stata, anche solo sostanzialmente, resa disponibile. La declaratoria presuppone che l’utilità della domanda risulti esaurita e che non residui un interesse alla pronuncia di accertamento. La compensazione delle spese può essere disposta per giustificati motivi.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario di scuola secondaria di I grado con incarico di supplenza a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/2024, agiva in giudizio per rivendicare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. A tal fine presentava, in data 21 aprile 2026, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, chiedendo la documentazione sulla gestione delle ferie maturate, godute e residue, l’eventuale invito formale del dirigente al godimento, il piano delle attività e la quantificazione degli importi.

Formatosi il silenzio-inadempimento, il ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di esibizione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’Amministrazione scolastica, costituitasi in giudizio, ha reso noti i giorni di ferie maturati e goduti nel periodo di servizio, con l’indicazione analitica dei giorni di calendario di effettiva fruizione, così come risultanti dal calendario scolastico regionale.

Parte ricorrente, preso atto di tali informazioni, le ha ritenute satisfattive dell’interesse ostensivo, riconoscendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale richiama il principio per cui la cessazione si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento dell’amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 303 del 2024 e TAR Napoli, sez. VII, n. 4368 del 2015.

Rilevato che tale evenienza si è verificata nel caso di specie, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dispone la compensazione integrale delle spese di lite per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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