Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 468 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la lex specialis di una procedura selettiva è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente, mediante la partecipazione a una successiva procedura indetta dall’amministrazione, consegua comunque il bene della vita cui aspirava. La declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. ha natura meramente processuale e non consente di ravvisare una soccombenza virtuale dell’amministrazione. La richiesta di condanna alle spese va pertanto disattesa, anche in considerazione della compensazione già disposta in fase cautelare e dell’assenza di successiva attività difensiva di rilievo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale, aveva impugnato la lex specialis della procedura selettiva indetta nel 2023 dall’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione delle autorizzazioni al noleggio e alla locazione di unità da diporto nell’area marina protetta. La clausola escludente era stata ritenuta illegittima e la ricorrente non aveva partecipato alla selezione, operando in forza della tutela cautelare concessa con decreto monocratico. Il relativo ricorso è stato poi dichiarato inammissibile con sentenza non impugnata.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato il bando e il disciplinare della nuova procedura indetta per il 2024, lesivi in quanto riservavano la partecipazione alle imprese presenti nelle graduatorie della precedente selezione, escludendo ex ante ogni nuovo operatore. Deduce la violazione del Regolamento dell’area marina protetta, dei principi di par condicio competitorum e di libero accesso al mercato, oltre all’eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare n. 176 del 25 luglio 2024, rilasciando l’autorizzazione alla ricorrente, e con successiva determinazione dirigenziale ha indetto una nuova procedura selettiva per ulteriori autorizzazioni. La ricorrente ha utilmente partecipato a quest’ultima, conseguendo il rilascio dell’autorizzazione definitiva, rinnovabile per altri due anni.
Il Collegio rileva che, come concordemente riconosciuto dalle parti, è venuto meno l’interesse alla impugnazione degli atti della gara originaria. Attraverso la partecipazione alla gara suppletiva la ricorrente ha conseguito il bene della vita cui aspirava, ossia la titolarità di una autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’area marina protetta.
Ne segue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio esamina quindi la richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale avanzata dalla ricorrente, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La domanda è disattesa. La pronuncia ha carattere meramente processuale e non implica un accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati. Rileva inoltre il Collegio che le spese sono già state compensate per la fase cautelare e che, successivamente, non è stata svolta attività difensiva di rilievo. Le spese del giudizio sono pertanto compensate.
Nota della Redazione
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