Nessun obbligo di provvedere del Comune su accertamento endoprocedimentale richiesto dalla Provincia (TAR Lazio n. 1154 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento avversabile ex art. 31 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere in capo all’amministrazione destinataria dell’istanza, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte della richiesta del privato, in attuazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Tale obbligo non insorge quando l’attività richiesta al Comune costituisca una sub-fase accertativa endoprocedimentale, accessoria e strumentale rispetto al procedimento principale di competenza di un diverso ente. La legge sul procedimento demanda infatti all’amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale la conduzione del procedimento e l’acquisizione degli atti istruttori necessari. Il privato non può quindi agire contro il Comune per supplire all’inerzia dell’ente titolare del potere provvedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente gestisce un esercizio commerciale e intendeva trasformarlo, con un progetto finanziato con fondi PNRR, da bar-tabacchi con laboratorio di gastronomia fredda in bar-tabacchi con ristorazione, mediante realizzazione di una cucina e di una pergola bioclimatica esterna. Il progetto richiedeva l’acquisto, come relitto stradale, di una porzione di area del demanio provinciale antistante all’immobile, occupata dal manufatto.

La Provincia, con nota del 12 marzo 2024, aveva chiesto al Comune di comunicare l’eventuale sussistenza di condizioni di non conformità alle normative edilizie sulle aree oggetto di manifestazione di interesse. Il Comune, dopo aver avviato il procedimento di accertamento il 13 marzo 2025, non lo aveva definito, nonostante le diffide del ricorrente. Questi ha quindi impugnato il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato d’ufficio la tardività dei documenti e della memoria depositati dal Comune il 15 e 16 dicembre 2025, in quanto oltre il termine dimezzato previsto dagli artt. 73, comma 1, ultimo inciso, e 87, comma 3, cod. proc. amm.. Tali atti non sono stati esaminati.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l’inerzia lamentata riguardasse un’attività accertativa configurante una sub-fase endoprocedimentale accessoria e strumentale rispetto al procedimento principale di competenza della Provincia. Quest’ultima, unica amministrazione deputata alla conduzione del procedimento e all’adozione delle determinazioni sulla cessione delle particelle del proprio demanio, aveva demandato al Comune un segmento istruttorio a valenza esclusivamente accertativa, privo di effusione provvedimentale.

Il Collegio ha richiamato la legge n. 241/1990, che demanda all’amministrazione competente per il provvedimento finale l’acquisizione degli atti consultivi e istruttori, attivando gli istituti dei capi II e IV (TAR Lazio, Roma, II-quater, n. 16770/2023). Ha poi richiamato il costante orientamento secondo cui presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento è la sussistenza di un obbligo di provvedere mediante atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. Stato, II, n. 1606/2024; Cons. Stato, III, n. 2357/2024; Cons. Stato, IV, n. 5206/2023; Cons. Stato, n. 5417/2019).

Da qui la conclusione che le diffide del ricorrente erano preordinate a ottenere un atto accertativo destinato a confluire nel procedimento provinciale, senza che sorgesse alcun obbligo di provvedere in capo al Comune. Il ricorrente aveva titolo per attivarsi nei confronti della Provincia, ma non poteva agire direttamente contro il Comune per supplire all’inerzia dell’ente titolare del potere. Il Collegio ha inoltre rilevato che la mera riserva di provvedere formulata dalla Provincia non era conforme alla normativa, restando essa tenuta ad attivare gli istituti e i rimedi previsti dalla legge per definire il procedimento e compulsare gli uffici inadempienti.

Il ricorso è stato pertanto respinto in quanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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