Permesso di costruire e preavviso di rigetto (TAR Lombardia n. 2042 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, dichiari l’improcedibilità della domanda di permesso di costruire deve dare conto in motivazione delle ragioni per cui le osservazioni e i documenti prodotti dall’istante risultino ancora insufficienti. Il richiamo per relationem alle precedenti richieste di integrazione non assolve l’obbligo di esame della memoria partecipativa. È illegittimo, per eccesso di potere, il provvedimento che fondi il diniego sulla volontà del Sindaco di dare attuazione al PGT in luogo del Piano Casa regionale, rientrando il rilascio del titolo edilizio nella competenza esclusiva dell’organo dirigenziale ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13 d.P.R. n. 380/2001. Il danno da ritardo non si presume, ma richiede la prova dei presupposti dell’art. 2043 c.c., non supplita dalla liquidazione equitativa in difetto di prova dell’esistenza del pregiudizio.
Il Fatto
La società ricorrente è divenuta proprietaria, per decreto di trasferimento del Tribunale di Como, di un complesso immobiliare sito nel Comune di Montorfano. La precedente proprietaria aveva presentato domanda di permesso di costruire per un intervento di sostituzione del patrimonio edilizio esistente ai sensi delle leggi regionali della Lombardia nn. 13/2009 e 4/2012, con richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Dopo una lunga istruttoria e plurime richieste di integrazione, il Comune ha comunicato il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamando una nota sindacale con cui si manifestava la volontà di dare attuazione al PGT vigente in luogo del Piano Casa. L’istante ha depositato ulteriore documentazione e chiesto di esaminare la nota sindacale. Con nota del 25.11.2019 il Comune ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, senza evadere la richiesta di accesso. La società ha impugnato il provvedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenienza dei due gravami successivi. Questi ultimi riguardano provvedimenti distinti, fondati su presupposti differenti, e non fanno venir meno l’interesse alla decisione sul provvedimento che ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza edilizia.
È infondata anche l’eccezione di irricevibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti. Le note richiamate dal Comune hanno natura meramente endoprocedimentale: si tratta di richieste di integrazione documentale che non esprimono alcuna portata lesiva e non sono autonomanente impugnabili.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 10-bis l. n. 241/1990 consente che le osservazioni siano corredate da documenti; su questi ultimi grava il dovere di esame dell’amministrazione (Cons. Stato n. 4111 del 2013, Cons. Stato n. 80 del 2015). Il Comune, pur dichiarando di prendere atto della documentazione pervenuta, si è limitato a richiamare le precedenti richieste senza indicare i documenti ancora mancanti: difetta la esternazione motivazionale. Non regge la tesi dell’inapplicabilità per motivazione per relationem, poiché la norma impone di dare ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, anche documentali.
Fondato è anche il secondo motivo. La nota sindacale è stata ritualmente impugnata come atto presupposto tramite l’impugnativa congiunta, né era necessario evocare in giudizio il Sindaco in proprio, avendo egli agito quale rappresentante dell’ente. Nel merito, i provvedimenti in materia edilizia rientrano nella competenza dell’organo dirigenziale: irrilevante è la volontà dell’organo di indirizzo politico. Il richiamo alla nota sindacale è sintomatico di un esercizio distorto del potere, con conseguente annullamento dell’atto, assorbite le ulteriori censure.
La domanda risarcitoria è, invece, rigettata. Il danno da ritardo non si presume iuris et de iure, ma richiede la prova di ingiustizia, nesso causale e pregiudizio. Le spese indicate non dimostrano il nesso eziologico con il ritardo; nessuna prova è offerta sul costo di pulizia. Non è possibile la liquidazione equitativa, poiché l’art. 1226 c.c. presuppone un danno certo, non meramente eventuale (Cass. n. 26051 del 2020). Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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