Accesso agli atti di gara e decadenza dal rito speciale (TAR Campania n. 3953 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione digitale dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, attiva l’obbligo di pubblicazione degli atti presupposti e contestualmente rende percepibile al concorrente la determinazione, anche implicita, di parziale oscuramento delle offerte. Le decisioni sull’oscuramento, esplicite o tacite, vanno impugnate con ricorso notificato e depositato entro il termine decadenziale di dieci giorni decorrente da quella comunicazione, senza che le successive integrazioni documentali o le reiterazioni dell’istanza possano rimettere in termini il ricorrente. L’accoglimento della richiesta di oscuramento può essere motivato per relationem, mediante rinvio non meramente apparente alle esigenze rappresentate dall’offerente. Nel bilanciamento con i segreti tecnici e commerciali, l’accesso difensivo richiede la prova della stretta indispensabilità della documentazione rispetto alle censure che si intendono formulare, incombendo sull’istante l’onere di allegare il nesso di strumentalità.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla struttura ospedaliera per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici del complesso ospedaliero, collocandosi al quarto posto in graduatoria. All’aggiudicazione, comunicata in data 18.04.2025 e corredata solo di parte della documentazione, seguivano due istanze di ostensione, rispettivamente del 24.04.2025 e del 02.05.2025, volte a ottenere copia integrale delle offerte tecniche dei primi cinque classificati, delle giustificazioni di anomalia e dei verbali del RUP.
L’amministrazione forniva la documentazione in forma incompleta e in larga parte oscurata, senza esplicitare le opposizioni dei concorrenti né le ragioni autonome degli oscuramenti. La ricorrente adiva quindi il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto alla piena conoscenza degli atti di gara, strumentale alla proposizione di un ricorso avverso l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità formulata dalla difesa dell’amministrazione. Il richiamato art. 36, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 delinea un rito speciale super accelerato, con termini dimezzati e decisione in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, finalizzato a concentrare le controversie sulla fase conoscitiva e a contrastare i ricorsi c.d. “al buio”.
Sul piano procedimentale il Collegio richiama il precedente del TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 470/2024, confermato dal Cons. Stato, Sez. III, n. 474/2025: tutte le decisioni sulle richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, momento in cui i concorrenti sono posti in condizione di comprendere quali atti siano stati resi noti e quali sottratti. La comunicazione del 18.04.2025, corredata di soli allegati parziali, costituiva dunque atto lesivo e la sua incompletezza non poteva non essere percepita come determinazione almeno parziale di rigetto.
Il termine scadeva il 28.04.2025; il ricorso, notificato il 09.05.2025, è tardivo. La decisione meramente confermativa espressa il 29.04.2025 non vale a rimettere in termini la parte, né la reiterazione dell’istanza può far decorrere ex novo il termine. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1487/2021; TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 1125/2023; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 203/2022) esclude la frazionabilità del rimedio in una pluralità di accessi e ricorsi successivi.
Il ricorso è altresì infondato nel merito. Secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 1353/2025, n. 2671/2023, n. 369/2022 e n. 639/2022, l’accesso a informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali presuppone la prova della stretta indispensabilità della documentazione in uno specifico giudizio, con nesso di strumentalità allegato dall’istante. La richiesta, estesa all’intera offerta tecnica e ai documenti di verifica, si palesa generica e di carattere meramente esplorativo, non indicando i profili di punteggio asseritamente viziati. Quanto all’oscuramento, l’onere motivazionale può ritenersi assolto mediante rinvio non meramente apparente alle esigenze dell’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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