Silenzio-inadempimento su emersione: decorrenza del termine annuale e rimessione in termini (TAR Lombardia n. 122 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ex art. 117 c.p.a., è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere nascente da specifiche previsioni di legge, dai principi generali o dalla peculiarità del caso, e deve essere notificato entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.. Nelle istanze di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, il termine per provvedere è di 180 giorni. Il dies a quo dell’azione di accertamento del silenzio, a fronte di inerzia già maturata, decorre dal 9 maggio 2022, data in cui il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la durata del termine procedimentale superando il contrario orientamento. La rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37 c.p.a., non è più invocabile per i ricorsi notificati dopo l’8 giugno 2023, spirato il termine annuale con la sospensione feriale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato in data 23 giugno 2020, per conto di un lavoratore extracomunitario, la domanda di emersione del rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020. Lo sportello unico per l’immigrazione non aveva dato alcun riscontro all’istanza.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio della pubblica amministrazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’irricevibilità del gravame. La causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto sostanziale del rimedio: chi agisce contro il silenzio contesta la violazione del dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Richiamando T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 8620 del 2019 e Cons. Stato, IV, n. 653 del 2016, si ribadisce che l’azione presuppone un obbligo di provvedere giuridicamente qualificato. Nel caso di specie tale obbligo sussiste, perché l’art. 103, comma 15, del d.l. n. 34/2020 impone allo sportello unico di verificare l’ammissibilità della dichiarazione acquisendo i pareri e di convocare le parti per la stipula del contratto di soggiorno.

Accertato l’obbligo, il ricorso è però irricevibile. La notifica e il deposito risalgono al 18 ottobre 2023, oltre il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. Anche fissando il termine di conclusione del procedimento in 180 giorni, sulla scorta di Cons. Stato n. 3578 del 9.05.2022, il gravame risulta tardivo rispetto all’istanza del 2020.

Il Tribunale affronta poi il nodo della rimessione in termini per errore scusabile. Una precedente pronuncia della stessa Sezione (sent. n. 1167/2023) aveva qualificato il ricorso come irricevibile; successivamente la Sezione aveva ammesso la rimessione in termini. Il Collegio muta indirizzo, aderendo a TAR Lombardia, Sez. III, n. 2275 e n. 2277 dell’11.10.2023 e alle proprie precedenti n. 2896 e n. 2894 del 30.11.2023 e n. 2395 del 20.10.2023. La ratio della rimessione stava nell’incertezza sul termine procedimentale, superata solo con la pronuncia del Consiglio di Stato depositata il 9 maggio 2022.

Da ciò deriva che il termine annuale, a fronte di inerzia già maturata, decorre dal 9 maggio 2022 e si consuma, con la sospensione feriale, l’8 giugno 2023. Dal 9 giugno 2023 non sussiste più alcuna ragione per ricorrere all’istituto eccezionale della rimessione in termini. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. per tardività della notificazione. Le spese sono compensate in ragione della stratificazione degli interventi giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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