Ottemperanza al giudicato restitutorio e ripristino integrale dell’area occupata (TAR Campania n. 4744 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, interpretandone il comando secondo la sequenza petitum, causa petendi, motivi e decisum. La violazione o elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione esercita la medesima potestà in contrasto con un obbligo puntuale e vincolato, ovvero quando l’attività asseritamente esecutiva è connotata da sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni giudiziali. La perdurante detenzione sine titolo del bene oggetto di restituzione integra illecito permanente e legittima l’intervento sostitutivo del giudice amministrativo. La qualificazione di un’area come pertinenza stradale non può fondarsi su mere opere materiali realizzate senza titolo, ma richiede un atto formale di acquisizione o l’usucapione. La domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. presuppone la prova del danno effettivo e del nesso causale, non essendo sufficiente l’accertata inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi del proprietario di un fondo in Napoli requisito nel 1980 per l’emergenza sismica e mai restituito, hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su plurime pronunce civili e amministrative, tra cui la sentenza del TAR Campania n. 4172/2008. Nel corso degli anni l’area era stata trasformata dal Comune in parcheggio e verde attrezzato, con opere realizzate in assenza di titolo.
A seguito delle dimissioni del commissario ad acta, la Giunta municipale ha adottato la delibera n. 121 del 12 aprile 2024, con cui ha disposto la restituzione del fondo ma ha quantificato in € 147.022,89 la somma per il ripristino, escludendo la porzione destinata a parcheggio e il valore della casa colonica demolita. I ricorrenti hanno impugnato tale delibera con motivi aggiunti, deducendo violazione ed elusione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento e responsabilità aquiliana per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 5862 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 5544 del 2024. L’oggetto del giudizio è la verifica dell’esatto adempimento, condotta nello stesso quadro processuale della sentenza da eseguire. L’esecuzione trova un limite nelle sopravvenienze di fatto, che possono imporre al giudice di integrare le statuizioni, ma solo se il ripristino risulti incompatibile con lo stato di fatto e di diritto medio tempore prodottosi.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la delibera giuntale, pur formalmente esecutiva, non è stata sostanzialmente attuata: non ha disposto lo sgombero né la dismissione dell’attrezzatura comunale, e non contiene una valutazione conforme alle risultanze tecniche. Il richiamo è all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, quale unico strumento di acquisizione autoritativa del bene, e alla giurisprudenza che esclude l’operatività degli artt. 2933 e 2058 cod. civ. rispetto alla tutela restitutoria dei diritti reali.
Quanto all’estensione dell’obbligo, il Collegio esclude che l’area a parcheggio possa qualificarsi pertinenza stradale per la sola presenza di pali dell’illuminazione e di asfalto. L’intero compendio resta iscritto al catasto intestato agli eredi, senza frazionamento né titolo traslativo. La servitù di uso pubblico non sorge per fatti concludenti originati da attività illecita, ma presuppone un titolo idoneo o l’usucapione ventennale, con la precisazione di Cons. Stato, sez. V, n. 7831 del 2003 e n. 4791 del 2017. Manca, nella specie, sia l’interversio possessionis sia l’elemento temporale, essendo sopravvenuto il giudicato nel 1988.
Sulla casa colonica, la domanda di reintegra mediante ricostruzione non è accolta: il verificatore ha accertato che il fabbricato non esisteva più in forma funzionale al momento della requisizione, essendo stato demolito per imperativo di sicurezza dopo il sisma. Difetta la prova della legittimità urbanistica, e il principio generale esclude che il proprietario possa trarre beneficio dall’attività illecita.
Il Tribunale recepisce integralmente la verificazione, fondata sul prezziario regionale e su computo metrico estimativo, e condanna il Comune alla restituzione integrale e al pagamento della somma stimata, con nomina del Prefetto quale commissario ad acta. Rigetta invece la domanda risarcitoria: l’esecuzione in forma specifica è possibile e la prova del danno da mancato godimento resta meramente ipotetica, non essendo configurabile alcuna liquidazione equitativa in assenza di un quadro indiziario attendibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica
- Art. 2933 c.c. – Esecuzione forzata degli obblighi di non fare