Accesso agli atti di gara e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 2136 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. L’ostensione solo parziale dei documenti richiesti non integra tale condizione, perché lascia insoddisfatta la domanda di accesso integrale e senza oscuramenti. Ove il ricorrente dichiari di aver comunque conseguito l’utilità conoscitiva necessaria alle proprie valutazioni, la declaratoria delle dichiarazioni come argomenti di prova del venir meno dell’interesse giustifica l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In tema di spese, la complessità del bilanciamento tra interesse all’accesso e tutela del segreto industriale e del know how commerciale può giustificare l’integrale compensazione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della mobilità in sharing, presentava manifestazione d’interesse alla procedura indetta dalla società in house affidataria dei servizi di mobilità di un Comune per l’individuazione dei soggetti abilitati al noleggio di biciclette e monopattini elettrici. All’esito delle valutazioni, risultava collocata al terzo posto della graduatoria, preceduta da due controinteressate.
Con istanza del 5.05.2025 chiedeva l’accesso agli atti della procedura, comprensivi della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica delle due società meglio collocate. La stazione appaltante riscontrava solo parzialmente, trasmettendo i verbali e i documenti con ampie parti oscurate in ragione dell’opposizione delle controinteressate. Seguiva ricorso avverso il parziale silenzio rigetto, integrato da motivi aggiunti avverso la successiva nota di integrazione, con richiesta di accertamento del diritto all’accesso integrale e di condanna all’ostensione, oltre che di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica della declaratoria richiesta dalla ricorrente con la memoria del 28.11.2025, con cui si assumeva soddisfatto l’interesse all’accesso e si chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. Il parametro applicato è quello dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., che subordina la pronuncia al pieno soddisfacimento della pretesa.
Tale condizione non ricorre. La nota del 14.11.2025, con cui la stazione appaltante ha riesaminato l’istanza e ridotto le parti oscurate all’esito di un approfondimento istruttorio, non dimostra che l’accesso sia stato concesso in modo integrale. La domanda originaria mirava all’ostensione senza alcun oscuramento, sicché la trasmissione parziale lascia insoddisfatta una parte della pretesa.
Cionondimeno, il Collegio valorizza le dichiarazioni della ricorrente quali argomenti di prova del venir meno dell’interesse alla decisione. Nella memoria la società ha affermato di essere stata messa in condizione di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso e la correttezza dei punteggi assegnati, così potendo condurre le valutazioni in ordine all’eventuale tutela giudiziale della propria posizione. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul regime delle spese, il Collegio rileva il significativo grado di tecnicità delle questioni affrontate dalla stazione appaltante nel bilanciamento tra interesse all’accesso ed esigenze di riservatezza legate alla tutela del segreto industriale e del know how commerciale. Lo stesso atteggiamento difensivo era stato tenuto dalla ricorrente, che con PEC del 9.06.2025 si era opposta all’accesso di altri operatori alla documentazione dalla stessa presentata nella medesima procedura. Questi elementi inducono a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nota della Redazione
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