Progetto individuale disabili e compartecipazione calcolata sull’ISEE familiare (TAR Calabria n. 1554 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella predisposizione del progetto individuale ai sensi dell’art. 14 l. n. 328/2000 l’amministrazione può modulare il quantum del beneficio in favore della persona con disabilità, assegnando la massima consistenza sulle risorse pubbliche disponibili in presenza di condizioni economiche svantaggiate e riducendola, o azzerandola, per famiglie economicamente più solide. Tale valutazione deve fondarsi esclusivamente su elementi ritraibili dall’ISEE, riferito all’ISEE c.d. ristretto del beneficiario e all’ISEE del nucleo tenuto agli alimenti, e non può impiegare direttamente l’importo della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento. I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità restano esclusi dal calcolo, perché la loro imputazione alla compartecipazione si pone in contrasto con la normativa statale. Il rilevamento in sede di riesame di un nuovo progetto, che sostituisca quello impugnato, determina la improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del proprio congiunto con disabilità gravissima, beneficiario dell’indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità, ha chiesto al Comune la predisposizione del progetto individuale con budget ai sensi dell’art. 14 l. n. 328/2000. L’equipe multidimensionale aveva previsto assistenza domiciliare e interventi sanitari, ponendo a carico del Comune dodici ore giornaliere di assistente personale.
In sede di sottoscrizione il Comune ha presentato una nuova proposta che addossava alla famiglia gran parte dei costi sociali e attingeva, per il finanziamento, ai redditi esenti percepiti dal beneficiario. Il ricorrente ha impugnato il progetto, la nota comunale e la delibera regionale nella parte relativa ai criteri di compartecipazione, chiedendo la condanna al risarcimento. Dopo l’ordinanza cautelare di remand il Comune si è rideterminato; avverso il nuovo progetto sono stati proposti motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, perché la controversia attiene alla fase di predisposizione del contenuto del progetto e del budget e non alla sua attuazione. L’eccezione di tardività è infondata, non essendo provata la conoscenza dell’atto alla data dedotta dall’Ente. Quanto alla legittimazione passiva, l’art. 14 l. n. 328/2000 configura un atto amministrativo complesso cui concorre l’Azienda Sanitaria, mentre la Regione è correttamente intimata essendo impugnata anche la delibera di giunta.
Il ricorso principale è improcedibile. L’atto adottato in esito al remand contiene una nuova valutazione economica, una proposta alternativa e uno schema ricognitivo delle prestazioni: si tratta di un nuovo progetto che supera la determinazione precedente, rendendo inutile un eventuale annullamento. Opera quindi la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ribadisce che la modulazione del beneficio riguarda il quantum e non l’an della prestazione. La scelta discende dalla natura condizionata dei benefici, che deve tener conto della platea degli aventi diritto e delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dallo stesso art. 14, comma 1, l. n. 328/2000, in funzione di equità e giustizia sostanziale. Il riferimento è all’ISEE ristretto del beneficiario e all’ISEE del nucleo tenuto agli alimenti, come affermato da TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 263 del 2020.
Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6708 del 2018 e n. 1505 del 2020, il Collegio ricorda che l’ISEE costituisce lo strumento indefettibile di calcolo della capacità contributiva e che non sono ammessi criteri derogatori o sostitutivi. I trattamenti assistenziali e indennitari, esclusi dal computo dalla l. n. 89/2016, non possono essere recuperati ai fini della compartecipazione.
Alla luce di tali coordinate, l’esito del riesame non è censurabile: l’Ente ha depurato il budget dalla precedente compartecipazione di importo corrispondente alla pensione di invalidità e all’indennità di accompagnamento, ha considerato il solo ISEE familiare e ha ritenuto il progetto sufficientemente specificato quanto a bisogni, prestazioni, metodologie e durata. La domanda risarcitoria è respinta, mancando l’accertamento dell’illegittimità quale elemento necessario dell’illecito ex art. 2043 c.c. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.