Accesso agli atti tra interesse difensivo e funzione pubblica dell’impianto 5G (TAR Marche n. 575 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, presuppone un interesse giuridicamente rilevante del richiedente e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; l’interesse va esplicitato e motivato nella domanda, in modo da consentire la verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione dell’istante. L’accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, è invece azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale e senza oneri di motivazione, ed è funzionale al controllo diffuso sull’azione amministrativa. Restano fermi i limiti di cui all’art. 24 della legge n. 241/1990 e le eccezioni dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché il canone di buona fede e il divieto di abuso del diritto. Il diniego implicito opposto dall’amministrazione con motivazione generica non giustifica la sottrazione parziale dei documenti all’ostensione.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, chiedeva al Comune l’accesso a una serie di atti relativi ai lavori di sistemazione di una strada comunale e alla situazione di pericolo che aveva giustificato un’ordinanza di divieto di transito. L’istanza era proposta sia come accesso documentale sia come accesso civico generalizzato, a tutela dell’esigenza di realizzare un impianto di telefonia e di verificare le ragioni che impedivano il transito necessario ai lavori.
Il Comune riscontrava la richiesta solo in parte, inoltrando atti già pubblicati sul sito istituzionale e sostenendo che gli ulteriori documenti fossero irrilevanti rispetto all’interesse rappresentato. La società impugnava le note di riscontro, deducendo che il diniego implicito fosse privo di adeguata motivazione e chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione completa e la condanna dell’ente all’esibizione. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla distinzione tra i due istituti. L’accesso documentale esige un interesse giuridicamente tutelato, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo, ma comunque esplicitato e posto in rapporto di strumentalità con il documento richiesto. L’accesso civico è invece riconosciuto a chiunque, senza oneri motivazionali, e persegue finalità di trasparenza e di contrasto preventivo alla corruzione.
Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 2 aprile 2020, n. 10, il Collegio ribadisce la connotazione solidaristica dell’istituto: l’apertura alla conoscenza collettiva non può intralciare il funzionamento dell’amministrazione, sicché l’esercizio del diritto deve rispettare il canone di buona fede e il divieto di abuso del diritto, restando ferma la verifica delle eccezioni dell’art. 5-bis.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ravvisa la sussistenza dell’interesse all’accesso. La ricorrente è titolare di un’autorizzazione per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni, ottenuta per silenzio assenso ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e finanziata con fondi PNRR. Il diniego di occupazione del suolo pubblico era fondato su un divieto di transito sine die collegato a lavori di rifacimento stradale, mentre questi ultimi non risultano avviati e le condizioni della strada sono rimaste immutate.
Il Collegio rileva inoltre che i documenti richiesti non contengono dati sensibili, segreti industriali o commerciali, né ricorre alcuna delle ipotesi tassative di esclusione dell’art. 24 della legge n. 241/1990. L’amministrazione ha opposto una motivazione generica, inidonea a sostenere il diniego implicito, e l’istanza non è esplorativa né generica, essendo il suo oggetto circoscritto e determinato.
Quanto all’accesso civico generalizzato, il Tribunale riconosce le finalità pubblicistiche della richiesta, trattandosi della realizzazione di un impianto di telefonia, opera di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria, contemplata nel PNRR. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’accesso ai documenti non ancora ostesi e condanna del Comune all’esibizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Nota della Redazione
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