Servitù coattiva e opere abusive: legittimi i titoli per il ponte carrabile (Cons. Stato n. 9386 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento giudiziale, con pronuncia definitiva, del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso legittima il proprietario a richiedere i titoli abilitativi necessari all’esercizio di quel diritto. La presenza di opere abusive realizzate sul fondo servente non costituisce ostacolo alla realizzazione dell’opera assentita, quando tali manufatti non siano stati sottoposti a sequestro e la loro rimozione sia onere del proprietario. L’opera di attraversamento di un corso d’acqua destinata a dare accesso a un fondo agricolo intercluso, di modeste dimensioni, rientra tra gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Le censure avverso l’autorizzazione idraulica che si fondino su mere ipotesi di aggravamento del rischio, prive di supporto tecnico, sono generiche e inammissibili.

Il Fatto

Le appellanti, proprietarie di un fondo confinante con il canale maestro di bonifica, impugnano la sentenza con cui il TAR Campania ha respinto il ricorso contro il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione idraulica rilasciati per la realizzazione di un ponte carrabile di attraversamento del canale, destinato a dare accesso al fondo intercluso dei vicini.

La vicenda trae origine da una lunga controversia civile conclusa con il riconoscimento, in favore dei controinteressati, del diritto alla servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sul fondo delle appellanti. Le stesse deducono l’illegittimità dei titoli per la presenza di opere abusive sull’area di intervento e per la scelta del procedimento semplificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità riproposta dai controinteressati, ritenendo il gravame infondato nel merito.

Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato rileva che la Corte di Appello di Napoli ha accertato il diritto alla costituzione della servitù di passaggio e che la Cassazione ha respinto il ricorso dei danti causa delle appellanti. In sede esecutiva l’individuazione del percorso e la previsione del ponticello sono state effettuate dal C.T.U. sotto la supervisione del giudice ordinario. Da ciò deriva la legittimazione dei controinteressati a presentare istanza di permesso di costruire. L’area non è stata sottoposta a sequestro e la presenza di un muretto abusivo — la cui rimozione, in assenza di sanatoria, grava sulle proprietarie — non può ostacolare l’opera.

Sul secondo motivo, la Corte conferma la qualificazione dell’intervento come lieve entità. L’allegato B del d.P.R. n. 31/2017, lett. B.28, ricomprende tra gli interventi soggetti a procedimento semplificato la realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua per dare accesso a fondi agricoli interclusi. Le modeste dimensioni e la finalità dell’opera giustificano il ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata e l’applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017.

Quanto all’autorizzazione idraulica, le censure sono generiche e inammissibili, perché fondate su mere ipotesi di aggravamento del rischio idraulico non supportate da valutazioni tecniche. Il provvedimento del Consorzio contiene prescrizioni puntuali, tra cui l’obbligo di scaricare le sollecitazioni a quota inferiore al fondo alveo e di acquisire l’autorizzazione sismica, con previsione di revoca in caso di inosservanza.

Infine, il Collegio esclude il dedotto contrasto tra permesso di costruire e prescrizioni consortili. Il titolo edilizio impone espressamente di osservare le prescrizioni delle autorità di polizia idraulica; ove il loro rispetto comporti modificazioni dell’opera, è necessaria apposita autorizzazione e la presentazione di nuova domanda o S.C.I.A. per ogni variazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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