Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato sulla carta docente e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2409 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuto accreditamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più utilità alcuna da conseguire con la pronuncia richiesta. La successiva sopravvenienza dell’adempimento non esonera tuttavia l’Amministrazione dalla rifusione delle spese di lite, che restano a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, secondo cui la parte che si è resa inadempiente deve considerarsi soccombente rispetto all’esito del giudizio, pur se chiusosi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La condanna alle spese può essere pronunciata anche con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per gli anni scolastici indicati in sentenza, per un importo complessivo di € 1.500,00. Sulla pronuncia, notificata all’Amministrazione, si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice competente. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse eseguito la statuizione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento al giudicato e chiedendo che fosse data esecuzione alla sentenza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, condizione richiesta dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997 per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, ha preso atto che, dopo il deposito del ricorso, il Ministero aveva accreditato sulla carta docente le somme indicate nella sentenza da ottemperare. Tale sopravvenienza ha determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione, essendosi resa inadempiente al giudicato e avendo adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, deve essere considerata soccombente. Sul punto ha citato i propri precedenti, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, precisando che la liquidazione deve tenere conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa seriale, non implicante l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Ha pertanto condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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