Daspo richiede pericolo concreto senza certezza oltre ragionevole dubbio (TAR Toscana n. 1644 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, valutabili secondo la logica del “più probabile che non”. La partecipazione del destinatario agli scontri non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. È legittima la misura anche in presenza del solo pericolo di lesione dell’ordine pubblico, ove ricorrano condotte che agevolano situazioni di allarme. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia in modo insanabile il provvedimento, data la natura cautelare e l’urgenza connaturata al divieto di accesso agli impianti sportivi. La durata del divieto va commisurata alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici del destinatario, nell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il DASPO emesso dal Questore di Firenze, con il quale gli è stato vietato, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio per dieci anni. Il provvedimento segue gli scontri avvenuti la sera precedente un incontro di serie A presso lo stadio cittadino, che hanno visto contrapporsi gruppi di ultras delle due squadre con lancio di oggetti contundenti e lesioni a un operatore di polizia.
Il ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo di non aver preso parte agli scontri pur essendo presente sul luogo; lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; contesta la genericità del provvedimento quanto ai luoghi vietati; censura infine il difetto di motivazione sulla durata decennale della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che le Forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno posto fine agli scontri e identificato nell’immediatezza trentadue tifosi, tra cui il ricorrente. Questi è stato raggiunto da comunicazione di notizia di reato unitamente al gruppo dei tifosi per i reati di cui all’art. 588 cod. pen., aggravato, e per la violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989. La tesi dell’estraneità agli scontri è giudicata priva di riscontro e non credibile.
Rileva il Tribunale che il ricorrente era inserito in modo organico nel gruppo ultras e ha posto in essere quanto meno una condotta di “gruppo” di natura intimidatoria, di per sé sufficiente ai fini della misura, trattandosi di comportamento propedeutico a episodi di violenza. La ferita alla gamba riportata al momento dell’identificazione conferma l’effettiva partecipazione.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui il DASPO non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un giudizio probabilistico di elevata attendibilità (Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022; Cons. Stato Sez. III n. 5731 del 03.08.2021). La misura è legittima anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico (Cons. Stato Sez. III n. 2916 del 07.05.2019).
Sul secondo motivo, il Tribunale richiama un proprio precedente (TAR Toscana Sez. II n. 1202 del 25.10.2022) secondo cui l’omessa comunicazione di avvio non produce vizio insanabile, avendo il provvedimento carattere cautelare e rispondendo all’urgenza di evitare scontri in occasione delle manifestazioni calendarizzate. La nota allegata al provvedimento precisa i luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi, con conseguente infondatezza anche della terza censura.
Sulla durata, il Collegio sottolinea che il divieto decennale è commisurato alla gravità dell’episodio e ai precedenti specifici del ricorrente: DASPO del Questore di Cagliari nel 1992, nel 2010 e nel 2014, e del Questore di Torino nel 2017 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’Amministrazione ha quindi valutato il pericolo di reiterazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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