Blocco pagamenti ex art 48-bis non integra inadempimento in ottemperanza (TAR Sicilia n. 2073 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che, prima di pagare un importo superiore a cinquemila euro, verifichi ai sensi dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 l’inadempimento del creditore per debiti iscritti a ruolo di pari importo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all’agente della riscossione. Tale potere-dovere non integra un inadempimento rilevante nel giudizio di ottemperanza: l’obbligo di conformazione al titolo giudiziario recede rispetto al vincolo normativo che impone di non pagare. Attivata la procedura di pignoramento ai sensi degli artt. 72-bis e 48-bis d.P.R. n. 602/1973, la domanda di esecuzione del decreto ingiuntivo è infondata e va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notificato all’agente della riscossione e non opposto, con cui è stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese. Divenuto definitivamente esecutivo il titolo, il ricorrente ha notificato atto di precetto e, successivamente, messa in mora. Non ottenendo il pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

L’amministrazione intimata si è costituita sostenendo che il mancato pagamento non dipende da inerzia, ma dall’applicazione della normativa sulla riscossione coattiva: le verifiche di legge avrebbero evidenziato debiti del ricorrente iscritti a ruolo oltre la soglia prevista, con conseguente attivazione della procedura esecutiva e pignoramento del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare la tardività della produzione documentale dell’amministrazione, di cui non tiene conto. Nel merito, respinge il ricorso.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973: le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario sia inadempiente per cartelle di pagamento per un ammontare almeno pari a tale soglia e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione. Nel caso concreto il debito tributario superava la soglia, sicché il blocco del pagamento rispondeva a un preciso vincolo normativo.

Il Tribunale richiama l’art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, che consente all’atto di pignoramento di contenere, in luogo della citazione ex art. 543, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito. Su questa base richiama il precedente TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1992 del 2019: dalla verifica dell’inadempimento oltre soglia deriva la liberazione di ogni obbligo verso il creditore per l’amministrazione che segnali la circostanza all’agente della riscossione, cui compete il prosieguo della procedura esecutiva.

Il Collegio sottolinea che il potere-dovere dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 di non procedere al pagamento a qualsiasi titolo limita l’obbligo di conformazione dei rappresentanti e funzionari dell’amministrazione che deriva dall’ordine del giudice, a sua volta titolo del giudizio di ottemperanza. Richiama in termini il TAR Umbria, Perugia, n. 23 del 2014 e il TAR Lazio, sez. I, n. 6142 del 2017.

A fronte di tali emergenze, non controdedotte dalla parte ricorrente, la domanda di ottemperanza non può trovare accoglimento: non è ravvisabile alcun inadempimento nell’agente della riscossione e l’intera somma recata dal decreto ingiuntivo ha formato oggetto di pignoramento in ragione dei debiti del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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