Revoca dell’avviso pubblico e ordinanza cautelare senza efficacia conformativa (TAR Campania n. 1659 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 esige, ai fini della legittimità, una valutazione di opportunità non sindacabile nel merito, salvo che non risulti irragionevole o pretestuosa. L’omessa notificazione del provvedimento non integra vizio di legittimità, ma comporta la mera inefficacia per il destinatario ignaro fino alla conoscenza aliunde, incidendo solo sulla decorrenza del termine di impugnazione. L’atto adottato in asserita violazione di un’ordinanza cautelare non è nullo, poiché l’art. 21-septies l. n. 241/1990 sanziona con la nullità solo la violazione del giudicato sulla sentenza, e le ordinanze cautelari, prive di contenuto definitivamente decisorio, sono insuscettibili di passare in giudicato. La revoca dell’atto presupposto travolge a cascata il provvedimento di nomina che ne costituisce momento terminale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per la nomina del nuovo collegio dei Revisori dei conti dell’Ente d’Ambito NA3, esperita mediante sorteggio, con esito a lui favorevole. Un’ordinanza cautelare della Sezione, confermata in appello, aveva disposto la ripetizione del sorteggio, risultato viziato perché diversi partecipanti non possedevano i requisiti. A valle dell’ordinanza l’Ente revocava la delibera di approvazione dell’avviso pubblico, individuava i nuovi componenti e, in pendenza di giudizio, ne disponeva la nomina con decreto presidenziale.
Il ricorrente impugnava la revoca e gli atti conseguenti, deducendo la mancata notificazione, la carenza di motivazione, l’insussistenza dei presupposti della revoca, l’elusione dell’ordinanza cautelare e la violazione del principio di buon andamento. L’A.T.O. eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza. La controversia è stata introitata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, precisando anzitutto che la mancata notificazione del provvedimento lesivo non ridonda in vizio di legittimità, ma incide unicamente sulla decorrenza del termine per impugnare. Sul piano sostanziale, la motivazione della revoca, ancorché succinta, enuclea profili di opportunità non irragionevoli né pretestuosi.
Quanto ai presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, il Tribunale ha ribadito che l’esercizio del potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità, connotata da formule lessicali volutamente generiche, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. III, n. 5026/2016 e TAR Roma, sez. III, n. 6430/2024. Non decisivo è il richiamo all’art. 235 T.U.E.L. e al principio di conservazione degli atti, poiché la revoca ha colpito l’atto presupposto e non poteva non ripercuotersi sul provvedimento di nomina.
Il nucleo argomentativo riguarda l’asserita elusione dell’ordinanza cautelare. Il Collegio ha escluso un giudicato cautelare: l’art. 21-septies l. n. 241/1990 sanziona con la nullità solo la violazione del giudicato sulla sentenza, secondo Cons. Stato, Sez. VII, n. 7136/2024. Le ordinanze cautelari, emanate con riserva, sono insuscettibili di passare in giudicato, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 2847/2015; gli effetti sostanziali conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole. La lett. c) dell’art. 114, comma 4, c.p.a. non osta, dovendosi ripristinare gli effetti di un’ordinanza alla luce della successiva sentenza conforme.
Il Collegio ha poi confermato la tassatività delle nullità amministrative rispetto all’archetipo civilistico dell’art. 1418 c.c., richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1957/2012. Infine ha escluso un ingiustificato aggravamento procedimentale e, difettando a monte l’ingiustizia del danno, ha ritenuto non configurabili profili di responsabilità aquiliana, anche a titolo di perdita di chance.
Nota della Redazione
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