Accesso agli atti e ottemperanza: inerzia del Comune e nomina del commissario (TAR Campania n. 4669 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, la mancata esibizione dei documenti richiesti entro il termine fissato dal giudice integra inadempimento ingiustificato dell’ordine contenuto nella sentenza ottemperanda. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia della p.a. non costituita in giudizio, ordina l’esecuzione del giudicato dettando le modalità esecutive e nomina un commissario ad acta sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza. Legittima è la scelta di affidare le funzioni commissariali a un soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione intimata, senza liquidazione di compenso. La mancata previsione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificata dalla brevità del termine concesso per l’esecuzione. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Con sentenza n. 6048/2024 il TAR Campania aveva accolto il ricorso di un privato e ordinato al Comune di Trentola Ducenta di esibire i provvedimenti oggetto di un’istanza di accesso, consentendone l’estrazione di copie. La sentenza era stata notificata all’amministrazione a mezzo PEC il 13 novembre 2024.
Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112, 114 e 134 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la declaratoria di soccombenza virtuale in caso di adempimento tardivo e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussiste l’inadempimento ingiustificato dell’amministrazione all’ordine di esibizione impartito con la sentenza ottemperanda. La notifica del titolo giudiziale, infatti, non è stata seguita da alcun riscontro, né il Comune ha spiegato le ragioni della propria inerzia costituendosi in giudizio.
Accertata la violazione del giudicato, il Tribunale ordina al Comune di consentire l’accesso a tutti gli atti e alla documentazione indicati nell’istanza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della sentenza. In tal modo il giudice detta le modalità esecutive richieste dal ricorrente.
Per l’ipotesi di mancata ottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, incaricato di provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine principale, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un soggetto già inserito nella struttura dell’ente, non è prevista alcuna liquidazione di compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Tribunale non la riconosce. Il breve termine concesso per l’esecuzione rende superfluo lo strumento dissuasivo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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