Eccesso di potere per perplessità delle ordinanze di demolizione plurime e indeterminate (TAR Campania n. 4666 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze di demolizione che individuino i manufatti abusivi con contrassegni alfabetici mutevoli nel tempo e che non chiariscano su quali immobili incidano, né quali istanze di condono o di accertamento di conformità siano pendenti in relazione a essi, sono affette da eccesso di potere per obiettiva perplessità. Il vizio non è superabile mediante l’attività interpretativa del giudice, né può essere sanato dall’amministrazione con il mero silenzio a fronte dell’ordinanza cautelare che abbia già rilevato le medesime lacune istruttorie. L’annullamento delle ordinanze lascia salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi, colmando le carenze istruttorie accertate in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Campania l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune resistente, con la quale si ingiungeva la demolizione di opere asseritamente abusive realizzate su diverse particelle catastali. Con distinti motivi aggiunti impugnava due ulteriori provvedimenti: un’ordinanza recante il medesimo numero e la medesima data della prima, ma acquisita al protocollo in epoca successiva, e un’ulteriore ordinanza di demolizione adottata a breve distanza.
Il ricorrente deduceva l’avvenuta presentazione di istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, l’estraneità al proprio dominio di alcune particelle catastali, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 e la nullità dell’ordine di ripristino in pendenza di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. Il Collegio accoglieva in sede cautelare la domanda di sospensiva, rilevando la mancata identificazione univoca dei manufatti e l’incertezza sulle istanze di sanatoria pendenti; l’ordinanza non era appellata e la causa perveniva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto osservato che non emergevano elementi per discostarsi dalla valutazione già espressa in sede cautelare, non impugnata e non seguita da ulteriori difese delle parti. Su questa base ha qualificato l’azione amministrativa come affetta da eccesso di potere per obiettiva perplessità: non risultava chiaro per quali immobili si intendesse disporre la demolizione, né quali fossero le istanze di condono o di accertamento di conformità pendenti sui medesimi.
Il vizio è stato ritenuto non superabile attraverso l’ordinaria attività di interpretazione del provvedimento in sede giudiziale. I quattro corpi di fabbrica risultavano individuati con lettere alfabetiche diverse nei provvedimenti succedutisi nel tempo; la sanzione aveva inizialmente colpito tutti i manufatti, poi solo alcuni, senza che la loro esatta identificazione risultasse possibile neppure alla luce delle relazioni tecniche prodotte in giudizio dall’amministrazione.
Il Collegio ha poi valorizzato il contegno processuale dell’ente: reso edotto delle circostanze a seguito dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione non aveva posto in essere alcun intervento chiarificatore né fatto pervenire ulteriori difese. Questa inerzia ha consolidato il giudizio di perplessità dell’azione amministrativa, confermando l’impossibilità di ricostruire con certezza il contenuto dispositivo delle ordinanze.
In accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, il TAR ha quindi annullato le tre ordinanze di demolizione impugnate, lasciando salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi colmando le lacune istruttorie emerse. Le spese di lite sono state compensate, avendo il Collegio ravvisato da un lato le perplessità descritte e dall’altro la certa effettuazione di attività edificatoria abusiva imputabile al ricorrente.
Nota della Redazione
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