Quote di genere e disabilità nella verifica di anomalia dell’offerta (TAR Campania n. 3916 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole sociali della lex specialis che impongono quote distinte del trenta per cento per l’occupazione giovanile e per quella femminile vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico: le due quote sono autonome, non cumulabili come soglia unica, e l’operatore deve assumere l’impegno già in gara. L’impegno meramente formale, non tradotto in un calcolo aggregato riferito al totale delle nuove assunzioni, integra un deficit dell’offerta che impone alla stazione appaltante di riattivare il soccorso istruttorio e non autorizza l’esclusione. Analogamente, la congruità degli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili richiede la prova delle condizioni di accesso ai benefici e della capienza del fondo. L’accertata carenza istruttoria comporta la riedizione del potere di verifica di anomalia, non l’annullamento dell’aggiudicazione né la dichiarazione di inefficacia del contratto.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Napoli, quale soggetto aggregatore, bandisce una procedura aperta per la stipula di una convenzione-quadro biennale avente ad oggetto servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione, per un importo a base di gara di venticinque milioni di euro, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si conclude con l’aggiudicazione alla prima classificata, seguita dalla seconda e dalla terza graduata.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, il mancato rispetto delle quote di assunzione previste dall’art. 9 del disciplinare e l’incongrua valorizzazione degli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili. La terza classificata propone autonomo ricorso, contestando l’attribuzione di un punteggio alla seconda graduata per il possesso della certificazione di parità di genere e la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria. I ricorsi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della struttura bifasica dell’accordo-quadro, richiamando l’art. 2 dell’allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che vieta modifiche sostanziali alle condizioni fissate a monte e prevede la clausola anti-abuso. Poiché i volumi delle forniture successive non sono conoscibili, la stazione appaltante ha imposto una configurazione-tipo per la formulazione dell’offerta economica.

Sul primo profilo, il Collegio interpreta l’art. 9 del disciplinare alla luce dei criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in linea con gli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023 e con l’art. 3 dell’allegato II.3. L’uso del verbo “si impegna” e della locuzione “a pena di esclusione” rende l’obbligo vincolante fin dalla fase di gara; le due quote del trenta per cento sono distinte e non cumulabili come soglia unica. La compatibilità incrociata della singola lavoratrice è ammessa, ma non sostituisce il calcolo separato.

Nel caso concreto, la tabella prodotta dall’aggiudicataria indica percentuali per singoli servizi senza aggregazione riferita al totale delle nuove assunzioni; l’impegno resta meramente formale. Il Collegio richiama il dovere di soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e la giurisprudenza sul punto, escludendo l’esclusione automatica.

Quanto agli incentivi per i lavoratori disabili, la carenza istruttoria riguarda non solo la capienza del fondo, ma anche le condizioni della circolare INPS n. 99/2016, compreso l’incremento occupazionale netto, e i costi accessori di tutoraggio. Il Collegio rigetta invece la censura sul lavoro supplementare, in assenza di soglia normativa o contrattuale, valorizzando la distinzione tra prestazioni ordinarie ed extra-canone.

Sulla certificazione di parità di genere, il Collegio ritiene che l’accreditamento dell’organismo debba coprire lo specifico schema UNI/PdR 125:2022, non essendo sufficiente l’accreditamento generale. Da qui l’obbligo di decurtare il punteggio della seconda graduata. Infine, l’accoglimento dei ricorsi comporta la riedizione del potere di verifica di anomalia e non l’annullamento dell’aggiudicazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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