Accesso agli atti e potere sostitutivo: AGEA condannata a ostendere i provvedimenti (TAR Sardegna n. 221 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una rituale istanza di accesso ex artt. 22 e segg. legge n. 241/1990, connessa all’esigenza di vedere concluso il procedimento di liquidazione della c.d. “domanda unica” della politica agricola comunitaria, l’Amministrazione ha l’obbligo di consegnare la documentazione richiesta, se in suo possesso, ovvero di costituirsi in giudizio per rappresentare eventuali motivi ostativi. Il silenzio-diniego formatosi sull’istanza è pertanto illegittimo e va annullato. Il giudice amministrativo accerta il diritto del ricorrente all’ostensione e condanna l’Amministrazione a consentire l’accesso, anche in relazione ai provvedimenti con cui individuare il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia ex art. 2, commi 9, 9-bis e 9-ter, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, agricoltori destinatari di somme non liquidate nell’ambito della c.d. “domanda unica” della politica agricola comunitaria, hanno dapprima diffidato AGEA alla corresponsione del dovuto; per uno dei gruppi di produttori gli importi non erano stati erogati per l’asserita presenza di un’anomalia t99. Sollecitata l’applicazione dell’art. 2, commi 9, 9-bis e 9-ter, legge n. 241/1990, l’Agenzia aveva fornito rassicurazioni con una nota del marzo 2023, senza però dare seguito.
Con nota del 18 settembre 2023 i ricorrenti hanno quindi presentato rituale istanza di accesso per ottenere copia dei provvedimenti con cui l’organo di governo avrebbe dovuto individuare il soggetto o l’unità organizzativa titolare del potere sostitutivo. Non avendo ricevuto risposta, hanno agito per la declaratoria di illegittimità del provvedimento tacito di diniego e per la condanna all’ostensione. AGEA non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda di accesso articolata dai ricorrenti e l’ha ritenuta meritevole di accoglimento. I ricorrenti hanno rappresentato e documentato in giudizio le ragioni poste alla base dell’istanza, connesse all’esigenza di veder concluso il procedimento relativo alla liquidazione della c.d. “domanda unica”, anche mediante l’individuazione del soggetto tenuto a provvedere.
Il thema decidendum non riguarda dunque la fondatezza della pretesa sostanziale alla corresponsione delle somme, ma la legittimità del silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione. Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dai ricorrenti imponeva ad AGEA di consegnare agli interessati la documentazione richiesta, se in suo possesso, ovvero di costituirsi in questa sede per rappresentare eventuali motivi ostativi.
Nessuna delle due condotte è stata tenuta: l’Agenzia è rimasta inerte e non ha neppure spiegato le ragioni dell’omessa ostensione. Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del diniego tacito e condannando AGEA a consentire l’accesso a quanto richiesto con nota del 18 settembre 2023.
La condanna è stata articolata con un termine di quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla notifica se antecedente. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’Amministrazione non costituita.
Nota della Redazione
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