Curatore fallimentare responsabile della contaminazione del sito inquinato (TAR Lazio n. 333 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la responsabilità del curatore fallimentare che ha la disponibilità materiale del compendio immobiliare può essere affermata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 anche a prescindere dall’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e il danno constatato. La curatela che ometta di adottare idonee ed efficaci misure di prevenzione e di messa in sicurezza risponde della potenziale contaminazione del sito, in coerenza con i principi sovranazionali di prevenzione e del “chi inquina paga”. L’esonero da responsabilità per l’abbandono dei rifiuti non comporta l’estraneità della procedura rispetto all’evento di contaminazione accertato successivamente, né consente di far ricadere i costi del ripristino sulla collettività.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società in liquidazione ha impugnato l’ordinanza con cui la Provincia, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, l’ha individuata quale responsabile del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione per le matrici suolo e sottosuolo del sito industriale di proprietà della fallita, diffidandola ad eseguire interventi di bonifica e messa in sicurezza. Ha impugnato anche la nota di rigetto dell’istanza di riesame, con cui chiedeva lo stralcio della propria posizione rispetto agli altri soggetti indicati come responsabili.

Il ricorrente invocava la sentenza n. 304 del 2005 dello stesso TAR, passata in giudicato, che aveva annullato la precedente ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti per difetto di accertamento della responsabilità della curatela. Sosteneva che il vincolo del giudicato impedisse di attribuirgli l’odierna responsabilità e che l’ordinanza provinciale fosse priva di motivazione, non essendogli mai stato comunicato il superamento delle CSC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. L’ordinanza provinciale reca una puntuale motivazione sull’affermata responsabilità della curatela, alla quale si imputa di non avere adottato, dopo la dichiarazione di fallimento, idonee misure di ripristino ambientale né di prevenzione e messa in sicurezza idonee a limitare la diffusione delle sostanze inquinanti. La Provincia richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 26 gennaio 2021, ritenuti applicabili anche al di là dell’ambito dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.

Il TAR sottolinea che la responsabilità ambientale configura una responsabilità oggettiva, non di posizione, nella lettura della direttiva n. 2004/35/CE. Il curatore che ha la custodia dei beni e la disponibilità materiale del sito non può avvantaggiarsi dell’esimente lasciando abbandonati i rifiuti dell’impresa cessata. I costi del ripristino devono gravare sul patrimonio gestito e non sulla collettività incolpevole. Richiama sul punto anche Cons. Stato, sez. IV, n. 11208 del 27 dicembre 2023.

Quanto al giudicato, la sentenza del 2005 non fa stato nei confronti della Provincia, che non era parte del giudizio, e riguarda una fattispecie diversa: l’ordine di rimozione dei rifiuti, privo di motivazione sull’individuazione della responsabilità. L’odierno provvedimento si fonda invece su presupposti fattuali differenti e su una specifica condotta omissiva successiva all’accertamento dello stato di potenziale contaminazione del 2011 ad opera dell’ARPA Lazio.

Il Collegio ritiene inoltre legittima l’integrazione della motivazione contenuta nella nota di rigetto dell’autotutela, essendo la stessa operata da un provvedimento del competente organo dell’amministrazione e non nell’ambito del giudizio tramite atti difensivi, sulla scorta di TAR Piemonte n. 7 del 5 gennaio 2024. Quanto all’assenza di coinvolgimento procedimentale, la documentazione attesta che la curatela è stata resa edotta della relazione dell’ARPA. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *