Social network e critica del poliziotto (TAR Emilia-Romagna n. 206 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica, tutelato dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, non è compresso per il dipendente della Polizia di Stato nemmeno nell’uso dei social network, purché il linguaggio resti continente, i fatti veritieri e la critica pertinente. Il riferimento alla qualità di appartenente alle Forze dell’Ordine, richiesto per integrare la violazione dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985, può essere anche implicito, quando circostanze univoche riconducono le espressioni al ruolo ricoperto. Assume rilievo dirimente la notorietà della qualifica professionale nella ristretta comunità locale di riferimento: in tal caso l’opinione personale inappropriata lede l’immagine e l’imparzialità del Corpo e giustifica la sanzione disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore di Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Rimini, impugna il provvedimento con cui il Questore gli ha inflitto la sanzione della pena pecuniaria pari a 5/30 dello stipendio. La contestazione riguarda un commento pubblicato su un gruppo Facebook locale nel novembre 2019, con il quale esprimeva critiche verso esponenti politici in vista delle elezioni regionali, allegando il curriculum vitae del Presidente della Regione in carica.

L’Amministrazione ritiene la condotta non conforme alla dignità delle funzioni e lesiva del prestigio del Corpo. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per travisamento dei fatti e violazione dell’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 e della circolare dipartimentale del 24 ottobre 2019, sostenendo che la condotta sarebbe scriminata dall’esercizio del diritto di critica e che nessun riferimento sarebbe stato fatto alla qualità di poliziotto. La Questura si costituisce eccependo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il diritto di libera manifestazione del pensiero costituisce pietra angolare del sistema democratico, richiamando la giurisprudenza costituzionale e convenzionale sul punto. La giurisprudenza civile e amministrativa riconosce piena libertà anche nell’esercizio del diritto di critica, purché siano rispettati i canoni della continenza, della pertinenza e della veridicità. Anche nei procedimenti disciplinari si è affermata la non sanzionabilità di dichiarazioni che non evidenzino intenti denigratori, ma restino nell’ambito di legittime contestazioni.

Quanto all’uso dei social network da parte degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, il Tribunale richiama il principio per cui la condotta è lecita ove il dipendente non faccia emergere l’appartenenza al Corpo. Il riferimento può tuttavia essere non solo esplicito, ma anche implicito, tutte le volte in cui emergono circostanze univoche idonee a ricondurre le espressioni utilizzate a un appartenente alle Forze dell’Ordine.

Applicando tale criterio, il Collegio rileva che nella specie il ricorrente non ha menzionato la Polizia di Stato, e che le frasi utilizzate non sono denigratorie né indicano fatti falsi. Nondimeno, la sua qualità professionale era sicuramente nota nell’ambito della ristretta comunità locale di riferimento, così che i componenti del gruppo social sapevano, o potevano agevolmente conoscere, la circostanza.

Tale elemento è ritenuto dirimente: il comportamento serbato è stato non illogicamente valutato dall’Amministrazione come lesivo dell’immagine e dell’imparzialità della Polizia di Stato, in violazione dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 782/1985 e della circolare dipartimentale. Non è credibile, secondo il Tribunale, la tesi secondo cui le affermazioni sarebbero state la semplice voce di un cittadino sul dibattito politico. Ogni dipendente pubblico, e in particolare ogni appartenente alle Forze dell’Ordine, deve esimersi dall’esprimere opinioni personali inappropriate quando riferibili al Corpo.

Il ricorso è quindi respinto in tutte le sue articolazioni. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *