Accesso agli atti della propria pratica edilizia e rigetto tacito dell’istanza (TAR Sicilia n. 934 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riscontro, da parte dell’amministrazione, dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi integra rigetto tacito della stessa. Il diritto di accesso presuppone un interesse concreto e attuale, giustificato dalla tutela di una posizione giuridica, e non richiede la titolarità formale dell’atto, ben potendo riguardare documentazione depositata dal richiedente per il tramite del proprio tecnico delegato. In tal caso non vengono in gioco interessi di terzi opponibili. Gli obblighi collaborativi gravanti sull’amministrazione impediscono di giustificare il diniego sulla base del principio di autoresponsabilità del richiedente, che sarebbe tenuto a conservare copia degli atti prima del deposito. Il giudice amministrativo, accertato il diritto, ordina l’esibizione ex art. 116, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune di Pachino una SCIA e una CILAS relative alla ristrutturazione edilizia di un immobile, pratiche avviate per il tramite del Direttore dei lavori. Venuto meno il rapporto fiduciario con il tecnico, del quale aveva disposto la revoca unitamente al Responsabile della Sicurezza, la stessa ha chiesto al Comune l’accesso a tutti i documenti e gli elaborati depositati, comprese varianti e integrazioni, per valutare la fattibilità di ulteriori interventi ovvero la chiusura delle pratiche ancora in sospeso.

L’amministrazione non ha dato alcun riscontro. La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per la dichiarazione del proprio diritto all’accesso integrale e per l’ordine di esibizione, mediante visione ed estrazione di copia. Il Comune, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del silenzio: il mancato riscontro all’istanza di accesso, da parte del Comune, ha comportato il rigetto tacito della medesima. Tale rigetto, nel caso concreto, risulta del tutto ingiustificato.

Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 22 della legge n. 241/1990, che consente l’accesso a documenti, dati e informazioni in favore dei soggetti che dimostrino un interesse concreto ad accedervi, giustificato dalla tutela dei propri diritti. L’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza.

Nel caso in esame il diritto all’ostensione sussiste. Appare decisiva la circostanza che si tratta di documentazione proveniente dalla parte stessa: il Direttore dei lavori, che ha aperto e alimentato la pratica edilizia depositando i documenti, è un delegato del titolare della pratica. Ne consegue che non vengono in gioco interessi di terzi che potrebbero opporsi all’accesso.

Il Collegio esclude poi che il rifiuto possa trovare fondamento nel principio di autoresponsabilità e nell’onere, per la parte, di richiedere al tecnico copia degli atti prima del deposito. Gli obblighi collaborativi gravanti sull’amministrazione impediscono di ritenere anche solo astrattamente giustificabile il diniego su tale base.

Quanto all’interesse, la necessità di decidere se proseguire o porre termine all’intervento edilizio a seguito della revoca dell’incarico al tecnico costituisce motivazione sufficiente e adeguata a radicare il diritto di ottenere copia. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine di esibizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza del Comune, liquidate in € 700,00 oltre accessori, tenendo conto della non piena diligenza della ricorrente nella conservazione della documentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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