Accesso agli atti del procedimento antimafia e bilanciamento con la riservatezza (TAR Campania n. 4025 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti istruttori del procedimento finalizzato all’emanazione di una misura prefettizia antimafia non può essere escluso in modo assoluto e incondizionato. L’art. 3, comma 1, lett. c), del D.M. 16 marzo 2022, che sottrae all’accesso i documenti inerenti ai procedimenti per il rilascio della documentazione antimafia, costituisce eccezione di stretta interpretazione al principio generale di accessibilità di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’amministrazione deve motivare in concreto il pregiudizio recato all’attività di prevenzione e operare un bilanciamento con le esigenze difensive tutelate dall’art. 24 Cost.; la riservatezza può giustificare al più la dilazione temporale o l’oscuramento dei soli dati inaccessibili, non il diniego integrale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto l’iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la cd. White list di cui all’art. 1, commi 52-57, della legge n. 190/2012. La Prefettura di Napoli le aveva comunicato, ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, che non sussistevano i presupposti per l’iscrizione, per il legame parentale tra l’amministratore della società e un proprio congiunto defunto, legato ad ambienti della criminalità organizzata.
La società ha quindi chiesto copia dei verbali GIA e di altra documentazione istruttoria. Nel corso dell’audizione la Prefettura ha opposto la non ostensibilità dei documenti, qualificandoli come sottratti all’accesso secondo il D.M. 16 marzo 2022. Di qui il ricorso per l’accertamento del silenzio-diniego e per l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a..
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio riconosce la legittimazione e l’interesse ad agire della società. La mancata iscrizione alla White list e la possibile informativa antimafia rendono concreto e attuale l’interesse alla conoscenza della documentazione presupposta, in vista delle esigenze difensive.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Campania n. 4439 del 2023 e n. 1780 del 2024) e rileva che l’art. 22 della legge n. 241/1990 coniuga la legittimazione all’accesso con la regola generale dell’accessibilità di tutti i documenti amministrativi. La deroga del D.M. 16 marzo 2022 non può impedire del tutto l’accesso alla documentazione richiamata nel provvedimento finale.
L’eccezione al generale accesso documentale va interpretata restrittivamente. La mancata ostensione deve essere motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione; occorre una valutazione di prevalenza in concreto delle esigenze di sicurezza pubblica, che può giustificare al più la dilazione temporale o il parziale mascheramento dei soli dati inaccessibili. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 2680 del 2017, sull’onere del richiedente di dimostrare la specifica utilità degli atti, e Cons. Stato, Sez. III, n. 4292 del 2022, secondo cui l’amministrazione non può limitarsi a invocare la norma regolamentare, ma deve circostanziare il pregiudizio concreto.
È quindi censurabile il silenzio serbato dall’amministrazione. Non è concepibile una preclusione assoluta all’accesso alla documentazione propedeutica alla misura antimafia, in contrasto con il giusto processo, anche considerati i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità prefettizia. L’amministrazione è tenuta a operare un bilanciamento tra ordine e sicurezza pubblica e tutela della difesa ex art. 24 Cost., potendo oscurare le parti riservate, come i nominativi dei componenti del G.I.A.
Il ricorso è pertanto accolto per le ravvisate carenze motivazionali; è dichiarato il diritto della società ad accedere alla documentazione, mediante estrazione di copia con le limitazioni indicate, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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