Interdittiva antimafia automatica illegittima per difetto di proporzionalità (TAR Campania n. 4028 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione alla white list non possono fondarsi in via automatica su una condanna penale per reati ambientali risalente nel tempo, quando manchino elementi indiziari certi di contaminazione con la criminalità organizzata. Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di valutare in concreto la vicenda e di esplorare la possibilità di applicare misure alternative, prime fra tutte il controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d. lgs. 159/2011. Il difetto di motivazione e di ponderata valutazione dei fatti imputabili ai soci rende illegittimo il provvedimento prefettizio, anche quando il giudice penale abbia escluso il reato associativo e non siano seguite condotte sintomatiche di interferenze mafiose.
Il Fatto
La società ricorrente opera da circa un ventennio nel settore degli appalti pubblici e privati; i soci, fratelli con quote paritarie, ricoprono anche la carica di amministratore unico. La Prefettura di Caserta ha adottato nei suoi confronti un’informativa antimafia ostativa e ha respinto la richiesta di iscrizione alla white list, ravvisando un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa.
Il quadro indiziario si fondava essenzialmente sul coinvolgimento processuale dei soci in un procedimento penale conclusosi con condanna in primo grado per reati ambientali, mentre era stata esclusa la sussistenza del più grave reato associativo. La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Campania, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione e irragionevolezza della valutazione prefettizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso concentrandosi, con rilievo assorbente, sul difetto di motivazione e sulla mancata ponderazione dei fatti imputabili ai soci. L’interdittiva e il diniego di iscrizione alla white list si fondano in via fondamentale sulle condanne per reati ambientali riportate in primo grado, senza che l’amministrazione abbia operato una valutazione complessiva della vicenda.
Il profilo centrale è quello della proporzionalità: la grave misura interdittiva è stata adottata in modo del tutto automatico, senza esplorare la possibilità di applicare misure alternative. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Milano, sez. I, 8 giugno 2024, n. 1734. Assume rilievo decisivo il fatto che la ricorrente abbia ottenuto il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d. lgs. 159/2011, disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: quel giudice ha qualificato l’interferenza con la criminalità organizzata come del tutto occasionale, così da consentire la misura correttiva.
La Corte riconosce le differenze, valorizzate da Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2024, n. 4070, tra ordinamento penale e amministrativo nell’apprezzamento delle condotte rilevanti per le interdittive prefettizie. Tuttavia, nel caso concreto non emergono quegli elementi indiziari certi dai quali desumere, anche secondo il criterio del “più probabile che non” (richiamata questa Sezione, 2 aprile 2024, n. 2154), una contaminazione endemica con ambienti mafiosi.
Il reato ambientale è risalente nel tempo e non è stato seguito da condotte illecite sintomatiche di interferenze, neppure indirette, con le organizzazioni criminali. In quella sede, peraltro, era stata esclusa la sussistenza del più grave reato associativo. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati; le spese sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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