Accesso agli atti disciplinari e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 168 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti amministrativi la sopravvenuta ostensione di tutti i documenti richiesti, intervenuta nel corso del giudizio, determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice la valutazione della vicenda ai fini della regolazione delle spese. La compensazione delle spese è giustificata quando, pur dovendosi riconoscere la spettanza del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare, l’ulteriore pretesa ostensiva avanzata nel corso delle operazioni di accesso non avrebbe meritato accoglimento, per essere stata formulata senza l’enunciazione dell’interesse posto a base della sopravvenuta esigenza conoscitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della società resistente, ha agito per l’annullamento delle note con cui la società ha differito l’accesso agli atti e ai documenti del procedimento disciplinare conclusosi con la sua destituzione dal servizio, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. Nel ricorso si chiedeva anche l’accertamento del diritto di accesso mediante visione ed estrazione di copia e il conseguente ordine di esibizione.

La società si è costituita depositando un provvedimento di annullamento in autotutela del diniego iniziale e un provvedimento del 6.6.2023 con cui ha consentito l’accesso mediante sola visione, senza estrazione di copia. Detto provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti. Con ulteriori motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni di accesso, lamentando l’ostensione parziale del fascicolo e la mancata possibilità di estrarre copia. Successivamente, ottenuta la copia di tutti i documenti per cui è causa, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la refusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da dichiarazione depositata in atti dalla difesa attorea. Su tale presupposto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, viene dichiarato improcedibile, secondo il disposto degli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.

La questione si sposta quindi sulla regolazione delle spese di lite. Il Tribunale ritiene equo compensarle, alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda. Il Collegio riconosce in favore del ricorrente la spettanza del diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma rileva che l’ulteriore pretesa ostensiva oggetto dei secondi motivi aggiunti, sulla quale la parte ha insistito nel corso del giudizio, non avrebbe meritato accoglimento.

La richiesta di ottenere copia dell’atto di conferimento dell’incarico investigativo, avanzata soltanto nel corso delle operazioni relative all’esercizio del diritto di accesso, riguardava un atto estraneo al procedimento disciplinare. Soprattutto, essa non era sorretta dall’enunciazione dell’interesse posto a base della sopravvenuta esigenza conoscitiva, interesse chiarito dal ricorrente soltanto in sede giudiziale.

Su queste basi il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile e compensa integralmente le spese tra le parti, facendo applicazione del principio per cui la declaratoria di improcedibilità non impedisce al giudice di valutare l’esito sostanziale della controversia ai fini della soccombenza e della relativa regolazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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